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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 1056 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Il notificante deve agire, tempestivamente, per interrompere la prescrizione: la richiesta deve pervenire, in tempo utile, presso l'indirizzo del destinatario.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha chiarito che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, non è indispensabile la conoscenza effettiva della richiesta da parte del destinatario. In base al coordinamento tra gli articoli 1334 e 1335 del codice civile, è sufficiente che l'atto giunga all'indirizzo del destinatario in tempo utile, restando a carico del notificante l'onere di attivarsi con la necessaria tempestività.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il momento e le condizioni in cui una comunicazione può interrompere la prescrizione. Il notificante sosteneva che fosse sufficiente l'invio della richiesta, mentre il destinatario ne contestava l'efficacia in assenza di conoscenza effettiva. Il principio affermato è che il mittente deve agire tempestivamente e fare in modo che la comunicazione pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine di prescrizione.

Norme richiamate

  • Articolo 1334 del codice civile

    Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

    La norma è letta insieme all'articolo 1335 per stabilire il momento di efficacia degli atti recettizi, compresi quelli diretti a interrompere la prescrizione.

  • Articolo 1335 del codice civile

    La proposta, l'accettazione, la revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.

    La conoscenza effettiva non è necessaria: la comunicazione si presume conosciuta quando arriva all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria dell'impossibilità di averne notizia senza colpa.

Massime di principio

  • Per interrompere la prescrizione non basta predisporre o spedire la comunicazione: il notificante deve attivarsi in modo da consentire che essa pervenga all'indirizzo del destinatario entro il termine utile.
  • La conoscenza effettiva da parte del destinatario non è normalmente necessaria; rileva il momento in cui la comunicazione entra nella sua sfera di disponibilità, secondo la presunzione prevista dall'articolo 1335 del codice civile.
  • È opportuno conservare la prova sia della tempestiva spedizione sia della ricezione o dell'arrivo della comunicazione all'indirizzo corretto.
  • Una comunicazione arrivata dopo la scadenza del termine prescrizionale, anche se spedita prima, può non produrre l'effetto interruttivo.

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