Sentenza del 24/11/2016 n. 303 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Contenzioso - Atti impugnabili - cartelle asseritamente non notificate - Impugnazione di una mera comunicazione informale ricevuta allo sportello di Equitalia - Inammissibilità - Prova in giudizio dell'avvenuta notifica delle cartelle - Inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, di non aver ricevuto la regolare notifica delle cartelle di pagamento e ha impugnato una comunicazione informale ricevuta presso lo sportello di Equitalia. La contestazione mirava quindi a far valere l'asserita omessa notificazione delle cartelle e l'illegittimità della pretesa comunicata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha rilevato innanzitutto che la comunicazione informale ricevuta allo sportello non costituiva un atto autonomamente impugnabile, non essendo stata avviata alcuna procedura esecutiva o altra procedura di riscossione opponibile. Inoltre, la documentazione prodotta da Equitalia ha dimostrato la regolare notificazione delle cartelle. Poiché era decorso il termine ordinario di 60 giorni dalla notifica, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva. Tale rilievo ha assorbito ogni ulteriore motivo di contestazione.
Norme richiamate
Termine di 60 giorni per l'impugnazione degli atti tributari
Il termine per impugnare la cartella decorre dalla sua regolare notificazione. Una volta scaduto, la contestazione è tardiva, salvo specifiche ragioni giuridiche che impediscano il perfezionamento della notifica o rendano impugnabile un successivo atto.
Principio degli atti autonomamente impugnabili
Il ricorso tributario deve riguardare un atto formalmente e sostanzialmente impugnabile. Una mera comunicazione informale ricevuta allo sportello, non accompagnata da una procedura di riscossione o da un atto lesivo tipico, non è sufficiente a instaurare validamente il giudizio.
Massime di principio
- Non ogni comunicazione dell'agente della riscossione è impugnabile: occorre verificare che si tratti di un atto previsto dalla legge e concretamente lesivo.
- Se la cartella risulta regolarmente notificata, il termine ordinario per impugnarla decorre dalla notifica e la sua scadenza rende il ricorso tardivo.
- Quando il contribuente contesta l'omessa notifica, l'agente della riscossione può dimostrare il perfezionamento della notifica mediante la relativa documentazione; se la prova è completa, la contestazione può essere respinta.
- La ricezione di una comunicazione informale non riapre automaticamente i termini per impugnare una cartella già notificata.
- Prima di proporre ricorso è necessario individuare l'atto impugnabile, verificare la data e la validità della notifica e calcolare il termine decadenziale applicabile.
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