Sentenza del 24/11/2016 n. 307 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Riscossione - Impugnazione della cartella esattoriale - Mancanza di prova in ordine alla sussistenza di atti interruttivi da parte dell'ente impositore - Possibilità di dichiarare la prescrizione del credito azionato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata dichiarata prescritta. La mancata costituzione dell'Ente impositore e la limitazione difensiva dell'Agente della riscossione al difetto di legittimazione passiva hanno lasciato priva di prova l'esistenza di validi e tempestivi atti interruttivi. La cartella, pertanto, non ha potuto fondare validamente la riscossione del credito relativo all'anno 2009.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la persistente esigibilità del credito, deducendo la prescrizione delle tasse automobilistiche del 2009. Non è stata fornita prova di atti interruttivi della prescrizione tempestivamente notificati. Sebbene la cartella, notificata il 16 aprile 2016, riportasse una presunta notifica dell'avviso di accertamento nel 2014, il contribuente ne ha negato la ricezione e non risultavano elementi probatori contrari.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la prescrizione di un credito iscritto a ruolo, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza e la tempestiva notificazione degli atti interruttivi, non essendo sufficiente il loro mero riferimento nella cartella.
- La mancata costituzione dell'ente impositore può impedire di provare la validità e la tempestività degli atti posti a fondamento della pretesa.
- La semplice indicazione, nella cartella, di una presunta data di notifica dell'avviso di accertamento non prova di per sé che l'atto sia stato effettivamente ricevuto dal contribuente, soprattutto quando la ricezione sia stata espressamente negata e non emergano elementi contrari.
- Se non risultano validi atti interruttivi entro il termine applicabile, il giudice può dichiarare prescritta la pretesa tributaria e annullare o rendere inesigibile la riscossione della cartella.
- L'Agente della riscossione che si limita a contestare la propria legittimazione passiva senza difendere nel merito la pretesa non supplisce all'assenza di prova dell'ente creditore.
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