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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 304 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Accertamento imposte - Atti d'accertamento - Sottoscritti da personale non dirigenziale - Invalidità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'eccezione preliminare del contribuente è stata rigettata. La sottoscrizione dell'atto da parte di personale non dirigenziale non determina, di per sé, l'invalidità dell'accertamento, purché il sottoscrittore sia il capo dell'ufficio oppure un funzionario appartenente alla carriera direttiva munito di delega. La questione relativa agli atti firmati da dirigenti decaduti è stata ritenuta superata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha sollevato un'eccezione preliminare di invalidità o nullità degli avvisi di accertamento, ritenendo necessario che la sottoscrizione provenisse da un dirigente legittimamente nominato. La questione era collegata alla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, che aveva dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni sulle attribuzioni dirigenziali. La decisione richiama però l'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui l'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da altro impiegato della carriera direttiva delegato, senza che sia indispensabile il possesso della qualifica dirigenziale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

    La norma richiede la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva, ma non impone necessariamente che il firmatario abbia qualifica dirigenziale.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015

    La pronuncia ha inciso sulla legittimità delle attribuzioni dirigenziali conferite a funzionari privi di concorso, ma non comporta automaticamente la nullità di ogni atto sottoscritto da personale non dirigenziale.

  • Sentenza della Corte di cassazione, sez. V, n. 22810 del 2015

    In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o "da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato", senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato debba rivestire anche una qualifica dirigenziale.

    La validità della sottoscrizione dipende dal ruolo funzionale previsto dall'art. 42 e dall'esistenza della delega, non dal solo possesso della qualifica dirigenziale.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un atto tributario da parte di un funzionario non dirigente non comporta automaticamente la nullità dell'atto.
  • Occorre verificare se il firmatario era il capo dell'ufficio oppure un dipendente della carriera direttiva munito di valida delega.
  • La decadenza o l'illegittimità della nomina di alcuni dirigenti non determina, da sola, l'invalidità generalizzata degli accertamenti sottoscritti da funzionari.
  • L'eventuale contestazione deve concentrarsi sulla concreta mancanza dei requisiti di legge o della delega, non sulla sola assenza della qualifica dirigenziale.

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