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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/336

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32017R0336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento chiude l'inchiesta antidumping sulla lamiera pesante originaria della RPC e conferma l'adozione di misure definitive, con dazi compresi tra il 65,1 % e il 73,7 % a seconda del produttore. La Commissione respinge le richieste di esclusione di taluni prodotti dalla definizione del prodotto, l'istanza di applicazione retroattiva dei dazi e l'offerta di impegno sui prezzi. Viene inoltre disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori già versati.

Istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante originarie della Repubblica popolare cinese e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori già applicati.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio legato o non legato, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e larghezza minima di 600 mm, oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm, classificati nei codici NC e TARIC indicati all'articolo 1. Riguarda esclusivamente i prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Sono disciplinate aliquote individuali per alcuni produttori esportatori cooperanti e un'aliquota residua per "tutte le altre società"; il regolamento prevede anche una disciplina per eventuali nuovi produttori esportatori cinesi che soddisfino specifici requisiti. Non sono previste esclusioni settoriali dal prodotto in esame, nonostante le contestazioni sulla cosiddetta "lamiera pesante speciale".

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante originarie della Repubblica popolare cinese

Il regolamento conclude l'inchiesta antidumping avviata nel 2016 sulle importazioni di lamiera pesante dalla RPC e istituisce misure definitive ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conferma che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio all'industria dell'Unione e che l'adozione di misure è conforme all'interesse dell'Unione.

Ambito dell'inchiesta e prodotto in esame

Il prodotto in esame è costituito da prodotti piatti di acciaio legato o non legato, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e larghezza minima di 600 mm, oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e larghezza pari o superiore a 2 050 mm. Il regolamento specifica i codici NC e TARIC rilevanti e delimita l'ambito alle merci originarie della Repubblica popolare cinese.

Nel corso del procedimento sono state avanzate richieste per escludere dalla definizione del prodotto la cosiddetta "lamiera pesante speciale", comprendente, tra l'altro, acciai strutturali di grado S500 e superiore, acciai da cementazione e da bonifica, acciaio per condotte, acciaio resistente all'abrasione e prodotti di spessore superiore a 150 mm. La Commissione respinge tali istanze, ritenendo che tali prodotti abbiano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base della lamiera pesante e che non sia stata dimostrata una diversa destinazione d'uso o la mancanza di intercambiabilità.

Definizione del prodotto: criteri tecnici, usi finali e intercambiabilità

La Commissione osserva che differenze di spessore, grado, qualità o metodo di produzione non impediscono di considerare i diversi tipi di lamiera pesante come un unico prodotto, purché presentino le medesime caratteristiche di base. Viene richiamato il margine di discrezionalità riconosciuto alla Commissione dalla giurisprudenza UE nella definizione del prodotto in esame.

Le parti interessate non hanno fornito elementi probatori sufficienti per dimostrare che il criterio di 150 mm sarebbe idoneo a distinguere in modo oggettivo la "lamiera pesante speciale" dalla "lamiera pesante". La Commissione rileva anche che fatture prodotte in corso di inchiesta dimostrano la vendita, nella stessa operazione, di entrambi i tipi di lamiera allo stesso cliente, indice di effettiva intercambiabilità.

Dumping: valore normale e paese di riferimento

Per determinare il valore normale, la Commissione conferma l'utilizzo dell'Australia come paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. Le contestazioni delle parti sulla presunta maggiore idoneità degli Stati Uniti sono respinte, poiché non è stato dimostrato che l'Australia fosse una scelta inappropriata o che i dati disponibili non fossero rappresentativi.

La Commissione respinge anche la richiesta di apportare un adeguamento per i tipi di prodotto non venduti dal produttore australiano di riferimento, in quanto i soli dati verificati disponibili riguardavano quel produttore e non consentivano un ulteriore aggiustamento affidabile.

Dumping: prezzo all'esportazione, confronto e margini

Non vengono apportate modifiche alla metodologia sul prezzo all'esportazione e sul confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione. La Commissione conferma dunque i margini di dumping provvisori già fissati nel regolamento provvisorio.

Pregiudizio all'industria dell'Unione

La Commissione conferma le conclusioni provvisorie sulla situazione economica dell'industria dell'Unione. Vengono mantenute le valutazioni negative in relazione a produzione, capacità, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, redditività, flusso di cassa, investimenti e capacità di ottenere capitali.

In particolare, la Commissione respinge l'argomento secondo cui i dati dovrebbero essere letti solo confrontando l'inizio e la fine del periodo in esame: viene invece ribadito che l'analisi è stata condotta sull'intero arco 2012-2015. La stabilità delle vendite nel periodo finale non elimina il pregiudizio, poiché si è verificata in un contesto di forte crescita del consumo e di marcata perdita di quota di mercato da parte dell'industria dell'Unione.

Nesso causale

La Commissione conclude che l'aumento quasi costante delle importazioni dalla RPC a prezzi fortemente sottoquotati ha causato il pregiudizio all'industria dell'Unione. Le importazioni da altri paesi terzi, in particolare Russia e Ucraina, non interrompono il nesso causale, anche perché non erano oggetto dell'inchiesta antidumping e presentavano volumi e dinamiche diversi rispetto alle importazioni cinesi.

Viene inoltre ribadito che il forte calo della redditività nel 2013 era legato a una domanda particolarmente debole, mentre le perdite successive sono attribuite alla pressione esercitata dalle importazioni cinesi in dumping.

Interesse dell'Unione

La Commissione ritiene che le misure siano nell'interesse dell'Unione. Le obiezioni di importatori e utilizzatori, incluse quelle relative a presunte carenze di approvvigionamento, delocalizzazione di attività o effetti anticoncorrenziali, sono respinte per mancanza di elementi probatori concreti.

La Commissione osserva che nell'Unione esistono numerosi produttori e che vi sono fonti alternative di approvvigionamento, anche da altri paesi terzi. La questione di eventuali impatti concorrenziali futuri è ritenuta estranea all'analisi antidumping, che non sostituisce le valutazioni proprie del diritto della concorrenza.

Retroattività e importazioni registrate

La Commissione esamina la possibilità di applicare retroattivamente i dazi alle importazioni registrate tra l'11 agosto 2016 e l'istituzione delle misure provvisorie. Tale possibilità viene esclusa perché non risulta un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni in quel periodo, come richiesto dall'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Le importazioni registrate non sono pertanto assoggettate a riscossione retroattiva.

Misura definitiva e livello del dazio

Applicando la regola del dazio inferiore, la Commissione fissa il dazio definitivo al livello necessario per eliminare il pregiudizio, anche se i margini di dumping risultano più elevati. Le aliquote sono le seguenti:

  • Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.: 73,1 %
  • Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.: 65,1 %
  • Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.: 73,7 %
  • altre società che hanno collaborato non incluse nel campione: 70,6 %
  • tutte le altre società: 73,7 %

Il regolamento chiarisce che le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate e alle rispettive persone giuridiche, mentre le altre entità collegate non possono beneficiarne se non sono nominate nel dispositivo.

Riscossione dei dazi provvisori e applicazione

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 sono riscossi in via definitiva. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Definizione del prodotto e origine

Il dazio riguarda specifici prodotti piatti di acciaio legato o non legato, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, con determinate soglie di spessore e larghezza, attualmente classificati nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00, corrispondenti ai codici TARIC indicati. Si applica solo alle merci originarie della Repubblica popolare cinese.

Aliquote del dazio definitivo

Sono previste aliquote individuali per Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. (73,1 %), Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd. (65,1 %), Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd. (73,7 %) e per le altre società cooperative non incluse nel campione (70,6 %). Per tutte le altre società si applica il 73,7 %.

Riscossione dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in base al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 sono riscossi in via definitiva.

Regola per nuovi produttori esportatori

Un nuovo produttore esportatore della RPC può ottenere l'inserimento tra le società soggette al dazio medio ponderato se dimostra di non aver esportato il prodotto nel periodo dell'inchiesta (1 gennaio 2015-31 dicembre 2015), di non essere collegato agli esportatori/produttori soggetti alle misure e di aver iniziato a esportare nell'Unione dopo tale periodo o di avere assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare quantitativi significativi.

Esclusione della retroattività

La Commissione esclude la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate tra l'11 agosto 2016 e il 7 ottobre 2016, ritenendo non integrata la condizione dell'ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni richiesta dall'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base.

Rigetto dell'impegno sui prezzi

Un'offerta di impegno presentata da un produttore esportatore cinese è respinta per l'elevato rischio di compensazione incrociata tra prodotti e per la complessità dell'indicizzazione dei prezzi minimi all'importazione, nonché per l'insufficiente possibilità di monitoraggio.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingcommercio internazionaledazi doganalipolitica commerciale

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