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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/337

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/337 della Commissione, del 27 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1375/2007 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco

Normativa europea32017R0337

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/337 aggiorna il modello del certificato di conformità previsto per le importazioni dagli Stati Uniti d’America di residui della fabbricazione dell’amido di granturco. La modifica è resa necessaria dal cambiamento della società che riceve i certificati dei produttori e rilascia il certificato di conformità. È inoltre chiarito che i certificati già rilasciati prima dell’entrata in vigore restano validi.

Modifica del modello di certificato di conformità per le importazioni dagli Stati Uniti d’America di residui della fabbricazione dell’amido di granturco.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di residui della fabbricazione dell’amido di granturco provenienti dagli Stati Uniti d’America, limitatamente al sistema di certificazione di conformità previsto dal regolamento (CE) n. 1375/2007. Riguarda gli operatori e le autorità/organismi coinvolti nel rilascio e nell’accettazione del certificato di conformità. Il regolamento prevede inoltre la validità dei certificati rilasciati prima della sua entrata in vigore.

Modifica del modello di certificato di conformità per i residui di amido di granturco importati dagli Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/337 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1375/2007, che disciplina le importazioni dagli Stati Uniti d’America di residui della fabbricazione dell’amido di granturco. La finalità è unicamente aggiornatare il modello del certificato di conformità, a seguito del cambiamento della società incaricata di ricevere i certificati dei produttori e di rilasciare il certificato stesso.

Contesto normativo

Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 178 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. I considerando precisano che il regolamento (CE) n. 1375/2007 contiene già le misure necessarie a garantire che i residui importati dagli Stati Uniti siano conformi alla definizione contenuta nella voce tariffaria concordata, e che l’allegato I reca il modello di certificato di conformità rilasciato dall’industria americana della macinazione ad umido.

Modifica del certificato di conformità

L’articolo 1 dispone la sostituzione del modello di certificato di conformità previsto dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1375/2007 con il nuovo modello allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/337. La modifica riguarda quindi il contenuto formale del certificato, in particolare l’indicazione della società destinataria dei certificati dei produttori e incaricata del rilascio del documento di conformità.

Regime transitorio

Per evitare discontinuità operative, l’articolo 2 stabilisce che i certificati rilasciati in base al regolamento (CE) n. 1375/2007 prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento conservano validità. In tal modo sono tutelati gli operatori che abbiano già ottenuto la certificazione secondo il precedente modello.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Sostituzione del modello di certificato

L’articolo 1 sostituisce il modello di certificato di conformità («Certificate of Conformity») contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1375/2007 con il nuovo modello riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/337.

Validità dei certificati già rilasciati

L’articolo 2 dispone che i certificati rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 1375/2007 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionalecontrolli doganalinorme tecniche di commercializzazione

Testo integrale

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