Regolamento (UE) 2017/335
Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco اتح? dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati, modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. In particolare, autorizza l’uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in taluni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, fissando limiti massimi di impiego differenziati per categoria di prodotto. La Commissione fonda la modifica sul parere scientifico EFSA e sulla valutazione dell’esposizione, ritenendo che gli usi proposti non destino preoccupazioni per la sicurezza.
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 per autorizzare l’uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in specifici prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano, nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo, prodotti di confetteria rientranti nella sottocategoria alimentare 05.2 "Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito". L’intervento riguarda esclusivamente l’impiego dell’additivo alimentare glicosidi steviolici (E 960) in tre gruppi di prodotti: confetteria dura e morbida, liquirizia, torrone e marzapane a ridotto apporto energetico; compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti; microconfetti per rinfrescare l’alito a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti. Non disciplina altri additivi o altri settori alimentari.
Modifica dell’uso dei glicosidi steviolici (E 960) in taluni prodotti di confetteria
Il regolamento (UE) 2017/335 della Commissione modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari. L’obiettivo è ampliare e precisare l’autorizzazione dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcune categorie di confetteria a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti, sulla base delle valutazioni di sicurezza EFSA e della procedura uniforme di autorizzazione prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008.
Contesto e motivazione della modifica
I considerando spiegano che l’elenco unionale degli additivi alimentari contenuto nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 può essere aggiornato dalla Commissione, anche su domanda di parte, tramite la procedura uniforme. Nel caso di specie, una domanda di autorizzazione è stata presentata il 27 maggio 2015 e resa accessibile agli Stati membri. La Commissione richiama inoltre il parere scientifico EFSA del 2010, che ha valutato la sicurezza dei glicosidi steviolici e ha fissato una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici.
Valutazione della sicurezza
La Commissione si fonda anche sulla revisione EFSA del 2015 in materia di esposizione. Secondo tale valutazione, l’esposizione stimata ai glicosidi steviolici resta inferiore alla DGA per tutte le fasce di età, salvo un caso al limite superiore delle stime più elevate per i bambini di 12-35 mesi in un solo paese. Viene inoltre richiamato un calcolo dell’istituto olandese Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dal quale risulta che l’ampliamento degli usi proposto non incide sul 95º percentile di esposizione nei bambini dei Paesi Bassi tra 2 e 6 anni. La Commissione conclude quindi che gli usi e i livelli proposti non destano preoccupazioni per la sicurezza.
Modifiche all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008
L’allegato del regolamento sostituisce le voci relative ai glicosidi steviolici nella sottocategoria alimentare 05.2 "Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito".
Le nuove condizioni d’uso sono le seguenti:
- 350 mg/kg per:
- prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca) a ridotto apporto energetico;
- prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili) a ridotto apporto energetico;
- liquirizia a ridotto apporto energetico;
- torrone a ridotto apporto energetico;
- marzapane a ridotto apporto energetico.
- 670 mg/kg per compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti.
- 2 000 mg/kg per microconfetti per rinfrescare l’alito, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore alimentare, il regolamento consente l’impiego di E 960 in categorie di prodotti nelle quali prima l’autorizzazione era più limitata o formulata in termini diversi. In concreto, la modifica richiede di verificare la corrispondenza del prodotto alla sottocategoria 05.2 e al criterio "a ridotto apporto energetico" o "senza zuccheri aggiunti", nonché di rispettare i limiti massimi di impiego previsti per ciascun tipo di prodotto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 conformemente all’allegato del regolamento. L’intervento incide sull’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati e sulle condizioni d’uso, con riferimento alla sottocategoria 05.2 dei prodotti di confetteria.
Autorizzazione dell’additivo E 960 in specifici prodotti di confetteria
Nella parte E dell’allegato II, sottocategoria alimentare 05.2, la voce relativa ai glicosidi steviolici (E 960) viene sostituita per autorizzarne l’uso in prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti. I limiti massimi sono: 350 mg/kg per prodotti di confetteria duri, prodotti di confetteria morbidi, liquirizia, torrone e marzapane; 670 mg/kg per compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate; 2 000 mg/kg per microconfetti per rinfrescare l’alito.
Base scientifica e valutazione della sicurezza
I considerando richiamano il parere EFSA del 2010, che ha fissato una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici, e la revisione EFSA del 2015 sull’esposizione. La Commissione rileva che l’esposizione stimata resta inferiore alla DGA per tutte le fasce di età, salvo una stima al limite superiore per i bambini di 12-35 mesi in un solo paese, e conclude che gli usi proposti non destano timori per la sicurezza.
Ragioni dell’estensione d’uso
La Commissione osserva che i glicosidi steviolici sono componenti non calorici dal sapore dolce e possono sostituire gli zuccheri calorici, contribuendo alla riduzione del valore calorico dei prodotti. L’uso combinato con zucchero migliora inoltre il profilo organolettico, attenuando il retrogusto associato ai soli glicosidi steviolici.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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