Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/334

Regolamento (UE) 2017/334 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che rettifica le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento reca una rettifica puntuale del regolamento (UE) n. 1321/2014, limitata ad alcune versioni linguistiche. La Commissione corregge un errore nella versione neerlandese e un’omissione nelle versioni bulgara, estone e tedesca, senza incidere sulle altre versioni linguistiche. L’atto ha natura meramente correttiva e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dopo la sua entrata in vigore.

Rettifica di errori linguistici in alcune versioni del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità e sull’approvazione di organizzazioni e personale della manutenzione aeronautica.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica esclusivamente alle versioni linguistiche bulgara, estone, neerlandese e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2015/1088. La rettifica concerne due punti dell’allegato II (parte 145): il punto 145.A.55 c) 3, relativo alle registrazioni delle manutenzioni, e il punto 145.A.70 a) 6, relativo alla menzione del "personale di supporto". Non introduce nuove regole sostanziali di aeronavigabilità, ma corregge il testo linguistico applicabile nei limiti indicati.

Rettifica del regolamento (UE) n. 1321/2014 in alcune versioni linguistiche

Il regolamento (UE) 2017/334 della Commissione interviene in via correttiva sul regolamento (UE) n. 1321/2014, relativo al mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e prodotti aeronautici, nonché all’approvazione di organizzazioni e personale autorizzato alla manutenzione. La base giuridica è individuata nel regolamento (CE) n. 216/2008, in particolare nell’articolo 5, paragrafo 5.

Finalità della rettifica

La Commissione constata due errori testuali introdotti o presenti in specifiche versioni linguistiche del regolamento di base, come modificato dal regolamento (UE) 2015/1088. La rettifica è circoscritta e non modifica la sostanza della disciplina tecnica, ma mira a garantire uniformità interpretativa tra le diverse versioni linguistiche ufficiali.

Errori corretti nell’allegato II, parte 145

Il primo intervento riguarda la versione neerlandese del punto 145.A.55 c) 3 dell’allegato II (parte 145), dove era errato il riferimento al numero di anni entro i quali devono essere consegnate le registrazioni relative alle manutenzioni. La correzione si limita a tale lingua, senza coinvolgere le altre versioni.

Il secondo intervento riguarda il punto 145.A.70 a) 6 della medesima parte 145: nelle versioni bulgara, estone e tedesca era stata omessa l’espressione "personale di supporto". La rettifica reintegra tale formula nelle sole lingue interessate.

Ambito soggettivo e territoriale

L’atto non introduce obblighi autonomi per operatori, officine o personale aeronautico oltre a quelli già previsti dal regolamento (UE) n. 1321/2014. La sua portata è essenzialmente linguistica e normativa, e si applica in tutti gli Stati membri in quanto regolamento UE direttamente applicabile.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione precisa inoltre che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica delle versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1321/2014

L’articolo 1 dispone la rettifica, con efficacia limitata alle versioni in lingua bulgara, estone, neerlandese e tedesca. La correzione riguarda, da un lato, il punto 145.A.55 c) 3 dell’allegato II (parte 145), dove nella versione neerlandese risultava errato il numero di anni per la consegna delle registrazioni delle manutenzioni; dall’altro, il punto 145.A.70 a) 6 dell’allegato II (parte 145), dove nelle versioni bulgara, estone e tedesca era stata omessa l’espressione "personale di supporto".

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereamanutenzione aeronauticadiritto linguistico dell'ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.