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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/338

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/338 della Commissione, del 27 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli e per specifiche origini paesi terzi, i valori forfettari all'importazione da impiegare per la determinazione del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione strettamente tecnico, adottato in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e del regolamento (UE) n. 1308/2013. I valori sono fissati nell'allegato e il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, per i codici NC e per le origini/paesI terzi ivi indicati. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE dei mercati agricoli; il regolamento non introduce deroghe soggettive e opera in modo generale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I valori fissati sono quelli da utilizzare per il giorno di pubblicazione, nell'ambito del calcolo giornaliero previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/338 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli provenienti da paesi terzi. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina tecnica prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. I considerando evidenziano che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, motivo per cui l'atto entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente taluni prodotti ortofrutticoli identificati per codice NC e per origine geografica. I valori sono destinati a essere utilizzati nel calcolo del prezzo di entrata nell'ambito del regime di importazione applicabile ai prodotti agricoli interessati. Non emergono deroghe soggettive o territoriali particolari: il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regola sostanziale

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione sono quelli elencati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta, per ciascun codice NC, i corrispondenti importi in EUR/100 kg e le diverse origini considerate, tra cui Egitto, Marocco, Turchia, Israele, Tunisia, Cile, Cina, Sud Africa e il codice ZZ per "altre origini".

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per gli operatori che importano i prodotti indicati.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dell'atto

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi previsti dalla disciplina degli ortofrutticoli.

Criterio di determinazione dei valori forfettari

I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Valori applicabili

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento, distinti per codice NC, paese terzo di origine e importo in EUR/100 kg.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Elenco dei prodotti e delle origini interessati

L'allegato contiene i valori per specifici codici NC di ortofrutticoli, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10 e 0808 30 90, con differenziazione per varie origini (ad esempio EG, MA, TR, IL, TN, CL, CN, ZA) e per il codice ZZ corrispondente a "altre origini".

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutticolidazi doganali

Testo integrale

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