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Ordinanza

Ordinanza n. 181/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione, dell’ordinanza di demolizione del Comune di Brivio, Area Tecnica, n. 2 del 25 maggio 2024, notificata il 28 maggio 2024, a mezzo della quale veniva ordinato alla ricorrente la demolizione di costruzioni senza titolo ricadenti su aree di demanio pubblico dello Stato sulla sponda sinistra del fiume Adda e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi

Giustizia amministrativa202402130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino relativa a costruzioni prive di titolo edilizio su aree del demanio pubblico statale lungo la sponda sinistra del fiume Adda

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Brivio, con la quale le è stata ordinata la demolizione di costruzioni ritenute prive di titolo edilizio e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 23 ottobre 2024, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare proposta con motivi aggiunti, rappresentando che erano in corso di deposito presso il Comune di Brivio e il Comune di Cisano Bergamasco istanze di convalida di una concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 1995 dal Comune di Cisano Bergamasco. L’ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento demolitorio, ma rileva la necessità di aggiornare la situazione sostanziale e processuale e di verificare se permanga l’interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato alla società ricorrente di precisare motivatamente, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se permanga l’interesse alla decisione nel merito e, in caso positivo, di aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre ordinato al Comune resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sull’annullamento dell’ordinanza di demolizione né sulla domanda cautelare, alla quale la ricorrente aveva rinunciato.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e, nel caso concreto, richiede chiarimenti e aggiornamenti per verificare la permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse può essere valutata come disinteresse inequivoco e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Concessione Edilizia in Sanatoria n. 97 del 22 luglio 1995

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La concessione edilizia in sanatoria e le istanze di convalida sono indicate come elementi sopravvenuti rilevanti per valutare la permanenza dell’interesse al ricorso, senza che l’ordinanza ne accerti la validità o gli effetti.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e ad aggiornare la situazione di fatto e di diritto, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse.
  • L’inerzia della parte ricorrente a fronte di un ordine istruttorio diretto a verificare l’attualità dell’interesse può giustificare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • Prima di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sull’interesse residuo e dall’amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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