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Sentenza

Sentenza n. 2168/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.248/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Como.

Giustizia amministrativa202502828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 248/2024, relativa al pagamento della carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 248/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla prima docente € 2.000,00 per le annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e alla seconda docente € 2.500,00 per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Sebbene il titolo fosse stato notificato il 29 gennaio 2025, il Ministero non aveva eseguito il pagamento, neppure parziale. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato e depositato il 24 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, costituitosi con una memoria di stile, non ha contestato l'an o il quantum del credito né ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato, ritenendo accertati il passaggio in giudicato e la rituale notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di qualsiasi pagamento. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza, Brianza, il quale potrà essere attivato direttamente dalle creditrici dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, anche tramite funzionario delegato e con il supporto delle strutture amministrative indicate in motivazione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il ricorso in ottemperanza può essere proposto dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto tale termine era decorso senza alcun pagamento.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    rimborso del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio

    La norma è richiamata ai fini della regolazione delle spese processuali e dell'eventuale rimborso del contributo unificato.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme, dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, integra inottemperanza azionabile dinanzi al giudice amministrativo.
  • Quando l'amministrazione non contesta né l'an né il quantum del credito derivante dal giudicato e non dimostra l'avvenuto pagamento, neppure parziale, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine fissato per l'adempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore mediante istanza dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto un compenso specifico al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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