Tribunale, Sentenza T-277/24
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 5 March 2025. — People Against Dirty Holdings Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark ecovie – Earlier EU figurative and word marks ECOVER and earlier EU word mark ECOVER ESSENTIAL – International registration of an earlier figurative mark ecover – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-277/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della Commissione di ricorso di EUIPO che aveva respinto l’opposizione contro il marchio figurativo "ecovie". Pur confermando che il prefisso "eco" è descrittivo, il Tribunale ritiene che i segni siano visivamente e foneticamente simili in misura media e che il marchio anteriore "ECOVER" abbia un carattere distintivo intrinseco medio. Alla luce dell’identità dei prodotti assunta nel procedimento e del pubblico rilevante con attenzione media, EUIPO aveva erroneamente escluso il rischio di confusione.
Nullità del rigetto dell’opposizione per marchi UE: errata valutazione del rischio di confusione tra il segno figurativo "ecovie" e i marchi anteriori "ECOVER"
La questione giuridica
Se, in un procedimento di opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il segno figurativo richiesto "ecovie" possa essere registrato nonostante i marchi anteriori "ECOVER" e "ECOVER ESSENTIAL" e il marchio internazionale figurativo anteriori, alla luce della valutazione del pubblico rilevante, del confronto visivo e fonetico dei segni, del carattere distintivo del marchio anteriore e della sussistenza di un rischio di confusione.
Principio di diritto
In un’opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il Tribunale ha annullato la decisione di EUIPO perché la Commissione di ricorso aveva erroneamente qualificato come bassa, anziché media, la somiglianza visiva e fonetica tra i segni e aveva sottovalutato il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore "ECOVER", che doveva essere considerato medio. Poiché i prodotti erano stati assunti identici e il pubblico rilevante era quello generale con attenzione media, tali errori avevano viziato la valutazione globale e impedito di escludere il rischio di confusione; di conseguenza, la decisione di rigetto dell’opposizione è stata annullata e EUIPO è stato condannato alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
Rischio di confusione tra il marchio figurativo "ecovie" e i marchi anteriori "ECOVER"
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda Commissione di ricorso di EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno figurativo richiesto "ecovie" sia registrabile nonostante la presenza di marchi anteriori "ECOVER" e "ECOVER ESSENTIAL" e di un marchio internazionale figurativo precedente.
Fatti e procedimento amministrativo
Il 7 marzo 2022 Ningbo Future Houseware Co. Ltd ha chiesto la registrazione del segno figurativo "ecovie" per prodotti delle classi 3, 10 e 20. People Against Dirty Holdings Ltd ha proposto opposizione il 8 giugno 2022, fondandola sui segni anteriori indicati al paragrafo 5 della sentenza, in particolare sul marchio UE denominativo "ECOVER". L’opposizione è stata respinta dalla Divisione di opposizione il 14 giugno 2023 e la successiva impugnazione è stata respinta dalla Commissione di ricorso con decisione del 20 marzo 2024, sul rilievo dell’assenza di rischio di confusione.
Ammissibilità delle deduzioni del ricorrente
Il Tribunale ricorda che un rinvio generale agli atti depositati dinanzi a EUIPO non può sostituire l’onere di esporre nel ricorso gli elementi essenziali della censura, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte e dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura. Perciò il ricorso è stato esaminato solo alla luce delle argomentazioni effettivamente sviluppate nell’atto introduttivo.
Quadro giuridico: articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001
La Corte richiama la nozione di rischio di confusione, comprensiva del rischio di associazione, e la necessità di una valutazione globale che tenga conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi. Ricorda inoltre che le condizioni di identità o somiglianza dei segni e dei prodotti sono cumulative.
Pubblico rilevante e livello di attenzione
La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico rilevante sia il pubblico generale sia i professionisti, con un livello di attenzione variabile da medio ad alto. Il Tribunale osserva però che, ai fini del rischio di confusione, deve essere considerata anche la parte del pubblico con il livello di attenzione più basso. Poiché i prodotti sono comunque rivolti almeno al pubblico generale con attenzione media, la valutazione va compiuta prendendo come riferimento tale segmento.
Confronto dei prodotti
Le autorità di EUIPO avevano assunto, per economia processuale, che i prodotti fossero identici. Il Tribunale conferma che tale premessa deve essere tenuta ferma nel controllo di legittimità, con conseguenze rilevanti sul piano della valutazione globale: a prodotti identici deve corrispondere un grado elevato di differenza tra i segni per escludere la confusione.
Confronto dei segni: elementi distintivi e dominanti
Il Tribunale condivide l’analisi per cui il prefisso "eco" è descrittivo e dunque privo di distintività, mentre le desinenze "vie" e "ver" possiedono carattere distintivo. Tuttavia, osserva che il marchio anteriore è composto da un solo elemento denominativo, mentre nel segno richiesto la componente denominativa è dominante e gli elementi figurativi sono soltanto accessori. Il prefisso comune, pur debole, non può essere trascurato perché collocato all’inizio dei segni e lungo quanto le rispettive desinenze.
Somiglianza visiva
La Commissione di ricorso aveva ritenuto i segni visivamente simili in misura bassa. Il Tribunale corregge tale conclusione: i segni condividono le prime quattro lettere rilevanti della componente verbale, hanno la stessa lunghezza e differiscono solo per alcune lettere finali. Le differenze non sono sufficienti a neutralizzare le somiglianze, sicché la somiglianza visiva deve essere qualificata come media.
Somiglianza fonetica
Anche sul piano fonetico il Tribunale ritiene errata la valutazione di bassa somiglianza. Il prefisso comune "eco" deve essere considerato; inoltre il segmento iniziale successivo al prefisso contiene la stessa consonante "v". Pur differendo le terminazioni "vie" e "ver", la pronuncia complessiva dei segni conserva un livello di vicinanza medio.
Somiglianza concettuale
La Commissione di ricorso aveva ritenuto la somiglianza concettuale bassa, valorizzando il comune prefisso "eco". Il Tribunale non mette in discussione tale apprezzamento specifico, ma lo inserisce nella valutazione complessiva dei segni.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il Tribunale chiarisce che la Commissione di ricorso poteva riesaminare d’ufficio il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore ai fini dell’applicazione corretta dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Nel merito, ritiene che il marchio "ECOVER" non abbia un carattere debole, bensì medio: il prefisso "eco" è descrittivo, ma la desinenza "ver" conferisce al segno una distintività superiore al minimo derivante dalla sola registrazione.
Valutazione globale del rischio di confusione
Poiché i prodotti sono stati assunti identici, il pubblico rilevante è quello generale con attenzione media, e la somiglianza visiva e fonetica dei segni è media, mentre il marchio anteriore presenta distintività media, la conclusione di assenza di rischio di confusione non regge. Il Tribunale afferma che gli errori della Commissione di ricorso su somiglianza dei segni e distintività del marchio anteriore hanno viziato l’intera valutazione globale.
Decisione e spese
Il Tribunale annulla la decisione della Seconda Commissione di ricorso di EUIPO del 20 marzo 2024. Condanna EUIPO a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla ricorrente, incluse quelle necessarie per il procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso; viene invece dichiarata inammissibile la domanda relativa alle spese del procedimento dinanzi alla Divisione di opposizione, non recuperabili ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
Principio affermato
In materia di opposizione per marchio UE, un comune prefisso descrittivo non esclude di per sé una somiglianza media tra i segni se la struttura complessiva, la lunghezza e gli elementi finali generano una vicinanza apprezzabile; inoltre, il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore deve essere valutato tenendo conto del segno nel suo insieme, anche quando una sua parte è descrittiva. Quando i prodotti sono identici e il pubblico rilevante è quello generale con attenzione media, una sottovalutazione della somiglianza e della distintività preclude correttamente di escludere il rischio di confusione.
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