Cassazione Penale, Ordinanza n. 24478/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che lo aveva condannato per una fattispecie ritenuta dalla difesa erroneamente sussumibile non nell'art. 640 c.p., ma nell'art. 641 c.p. Con il primo motivo ha censurato il mancato inquadramento del fatto come truffa anziché come insolvenza fraudolenta, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si limitava a riproporre le argomentazioni già dedotte in appello, senza una critica specifica alla motivazione di merito. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e l'eccessività della pena, ma la Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena e l'adeguatezza della motivazione fondata su modalità della condotta e personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che il primo motivo era non specifico perché meramente reiterativo di censure già respinte in appello; dall'altro, che il secondo motivo era non consentito e manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, se adeguatamente motivata. Ha inoltre dato atto che, per il reato oggetto di ricorso, il termine di prescrizione sarebbe maturato in data successiva alla sentenza impugnata (26/01/2025), quindi senza incidere sulla decisione assunta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
richiamato come possibile corretta qualificazione giuridica del fatto, in contrapposizione all'art. 641 c.p.
art. 641 c.p.
norma rispetto alla quale la difesa sosteneva dovesse essere sussunta la fattispecie concreta
art. 62-bis c.p.
richiamato per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuto non censurabile in cassazione nei termini proposti
art. 132 c.p.
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
cod. pen.
citato in riferimento alla disciplina della pena e delle circostanze, senza ulteriori specificazioni nel testo
Cassa delle ammende
destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito, se non contiene una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata.
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto di specificità, il motivo è inammissibile.
- La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti in cui la motivazione risulti assente, illogica o manifestamente incongrua; è sufficiente il richiamo a elementi ritenuti significativi quali modalità della condotta e personalità dell'imputato.
- La maturazione della prescrizione successiva alla sentenza impugnata, quando non già rilevante al momento della decisione di legittimità, non incide sull'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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