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Sentenza

Sentenza n. 3479/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di respingimento immediato alla frontiera di -OMISSIS- in data 19/08/2025 e di revoca del visto d'ingresso, notificato in data 19 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202504691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: respingimento immediato alla frontiera e revoca del visto d'ingresso per una segnalazione di non ammissione nel SIS

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il 23 ottobre 2024 presso il Consolato d'Italia un visto per lavoro subordinato, valido fino al 10 novembre 2025, era entrato in Italia, aveva sottoscritto il contratto di soggiorno e disponeva di una convocazione della Questura per il fotosegnalamento e il rilascio del permesso di soggiorno. Dopo un viaggio in Egitto, al rientro in Italia del 19 agosto 2025 veniva respinto alla frontiera perché risultava segnalato nel SIS ai fini della non ammissione; contestualmente la Polizia di frontiera revocava il visto. Il primo motivo denunciava difetto di istruttoria, erroneità, illogicità e contraddittorietà, per non avere l'amministrazione considerato il visto ancora valido, la permanenza regolare in Italia, la procedura di rilascio del permesso di soggiorno e l'assenza di un adeguato confronto con l'interessato. Il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 12, 14, 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009, dell'art. 4 d.lgs. 286/1998 e degli artt. 5, 6 e 6-bis d.P.R. 394/1999, oltre a eccesso di potere per inadeguatezza, sviamento e manifesta ingiustizia. Secondo il ricorrente, la Polizia di frontiera non avrebbe potuto revocare un visto rilasciato dall'autorità consolare, né respingere automaticamente il cittadino sulla sola base della segnalazione SIS, senza accertare i fatti sottostanti e valutarne concretamente la rilevanza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto integralmente e sono stati annullati sia il provvedimento di respingimento sia quello di revoca del visto. L'istruttoria disposta dal TAR ha accertato che la segnalazione SIS tedesca derivava da un controllo effettuato il 5 ottobre 2024 e riguardava il possesso di un precedente visto Schengen italiano scaduto nell'aprile 2022. Nonostante tale segnalazione, il Consolato italiano aveva rilasciato il 23 ottobre 2024 il visto per lavoro subordinato. Il respingimento fondato esclusivamente sulla segnalazione, senza verificare i fatti sottesi e senza valutare l'eventuale esistenza di elementi sopravvenuti o la concreta pericolosità per l'ordine o la sicurezza pubblica, è stato ritenuto viziato da difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2026, il TAR ha affermato che una segnalazione SIS non vincola automaticamente gli Stati non segnalanti, ma impone una valutazione individuale e concreta della posizione dello straniero. È stato inoltre ritenuto illegittimo l'annullamento o la revoca del visto da parte della Polizia di frontiera: la competenza al rilascio del visto spetta alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e, in applicazione del principio del contrarius actus, anche la revoca o l'annullamento deve essere adottata dalla medesima autorità che lo ha rilasciato. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • artt. 12, 14, 21 e 34 regolamento (CE) n. 810/2009

    La disciplina individua le condizioni e le autorità competenti in materia di rilascio, annullamento e revoca dei visti; il TAR ha desunto che la revoca o l'annullamento debbano essere adottati dall'autorità che ha rilasciato il visto, salvo le ipotesi normativamente previste.

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale disposizione che attribuisce alle rappresentanze diplomatiche o consolari la competenza in materia di visti d'ingresso.

  • artt. 5, 6 e 6-bis d.P.R. 394/1999

    Concorrono a individuare la competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane per il rilascio dei visti e, secondo il principio del contrarius actus, per la loro revoca o annullamento.

  • art. 21, paragrafo 1, regolamento (UE) 2018/1861

    Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS.

    La segnalazione SIS deve essere adeguata, pertinente e rilevante; la sua presenza non esonera lo Stato non segnalante dalla valutazione concreta e individuale della posizione dello straniero.

  • art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    È richiamato in relazione ai principi della Corte costituzionale sulla rilevanza delle segnalazioni Schengen ai fini del rilascio o della proroga dei titoli di soggiorno.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha fondato l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La presenza di una segnalazione SIS ai fini della non ammissione non impone automaticamente allo Stato non segnalante di respingere lo straniero o di negargli il rilascio o la proroga di un titolo di soggiorno; l'amministrazione deve svolgere una valutazione individuale, concreta e attuale della rilevanza della segnalazione rispetto all'ordine o alla sicurezza pubblica.
  • Quando l'autorità italiana ha rilasciato un visto nonostante una segnalazione SIS già esistente, il successivo respingimento fondato esclusivamente su tale segnalazione richiede una specifica verifica dei fatti sottostanti e di eventuali elementi sopravvenuti; in mancanza, il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà.
  • La revoca o l'annullamento di un visto d'ingresso deve essere adottata, in applicazione del principio del contrarius actus, dalla medesima autorità competente al suo rilascio; pertanto, la Polizia di frontiera non può revocare un visto rilasciato da un'autorità consolare quando non sussista una specifica attribuzione normativa di tale potere.
  • L'amministrazione non può fondare il respingimento alla frontiera sulla sola esistenza formale di una segnalazione SIS, senza esaminare gli elementi individuali della posizione dello straniero e la loro concreta incidenza sull'ammissione nel territorio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEspulsione e allontanamentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneIncompetenzaProporzionalità e ragionevolezza

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