Sentenza n. 1870/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento della nota prot. n. -OMISSIS- del 15/03/2023 della Prefettura di Catanzaro Area I- Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale, notificata in data 20/03/2023 con cui la Prefettura ha rigettato l’istanza di iscrizione del ricorrente all’interno dell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del 15 marzo 2023, notificato il 20 marzo 2023, relativo all’istanza di iscrizione nell’elenco prefettizio. Ha dedotto l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, lamentando difetto di istruttoria e di motivazione e sostenendo di possedere tutti i requisiti richiesti. Ha rappresentato di svolgere attività di sicurezza dal 2015, di essere stato in precedenza iscritto nelle liste prefettizie e di non avere subito procedimenti disciplinari. Il diniego era fondato sulla mancanza dei requisiti soggettivi. Nel corso del giudizio sono emersi un procedimento penale per lesioni personali e più controlli di polizia, effettuati nel 2016 e nel 2018, mentre si trovava in compagnia di persone gravate da precedenti di polizia.
La decisione
Il ricorso è respinto. Il Collegio ha ritenuto infondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione: l’iscrizione nell’elenco richiede un giudizio di affidabilità, e la disciplina richiamata prevede come ostativa anche la sola denuncia per determinati reati, tra cui le lesioni personali. Inoltre, i controlli di polizia non erano sporadici né concentrati in un arco temporale minimo e riguardavano frequentazioni con soggetti gravati da significativi precedenti; tali elementi, considerati nel loro complesso e in assenza di elementi contrari forniti dal ricorrente, potevano ragionevolmente fondare il diniego. L’ampio apprezzamento discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza è censurabile in caso di irrazionalità o incoerenza, vizi non riscontrati. Le spese sono integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 138 r.d. 773/1931
Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea; 2° avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3° sapere leggere e scrivere; 4° non avere riportato condanna per delitto; 5° essere persona di ottima condotta politica e morale; 6° essere munito della carta di identità; 7° essere iscritto alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
La disposizione individua i requisiti soggettivi richiesti alle guardie particolari; il giudice la richiama nel quadro dei requisiti di affidabilità rilevanti per l’iscrizione richiesta.
art. 3, comma 9, l. 94/2009
L’iscrizione nel registro prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell’attività di intrattenimento e di spettacolo richiede un giudizio di affidabilità del soggetto; ciò si ricava sia dall’art. 3, comma, 9, della legge n. 94 del 2009, sia dall’art. 1, comma 4, del d.m. 6 ottobre 2009, modificato dal d.m. 24 novembre 2016, i quali richiamano il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
L’iscrizione richiede una valutazione dell’affidabilità del richiedente, in relazione ai requisiti di pubblica sicurezza richiamati dalla disciplina.
art. 1, comma 4, d.m. 6 ottobre 2009
Sotto tale profilo, è significativo che il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per il delitto di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p., che è incluso nel Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro II del codice penale e come tale ai fini della richiesta iscrizione è reato è ostativo, anche per la sola denuncia, giusta l’espressa previsione in tal senso contenuta nell’art. 1, comma 4, lettera c), del citato d.m. 6 ottobre 2009.
Ai fini dell’iscrizione, la denuncia per il reato di lesioni personali, rientrante tra i delitti contro la persona, è ostativa in base alla previsione regolamentare richiamata.
art. 11 r.d. 773/1931
L’iscrizione nel registro prefettizio degli addetti ai servizi di controllo dell’attività di intrattenimento e di spettacolo richiede un giudizio di affidabilità del soggetto; ciò si ricava sia dall’art. 3, comma, 9, della legge n. 94 del 2009, sia dall’art. 1, comma 4, del d.m. 6 ottobre 2009, modificato dal d.m. 24 novembre 2016, i quali richiamano il possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
I requisiti previsti dal testo unico di pubblica sicurezza sono richiamati quale parametro per valutare l’affidabilità necessaria all’iscrizione.
Massime di principio
- L’iscrizione nell’elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo presuppone una valutazione di affidabilità del richiedente, condotta alla luce dei requisiti di pubblica sicurezza richiamati dalla disciplina.
- La valutazione dell’affidabilità e della condotta del richiedente rientra nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, giustificata dalle esigenze di ordine e sicurezza connesse all’attività; il sindacato giurisdizionale può censurarla quando risulti irrazionale o incoerente.
- La pluralità e la distribuzione nel tempo dei controlli di polizia che documentino frequentazioni con persone gravate da significativi precedenti possono costituire, per il loro valore indiziario complessivo, una base ragionevole per negare l’iscrizione, in assenza di elementi contrari significativi forniti dall’interessato.
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