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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28525/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 17/10/2023 con cui il Tribunale, pur avendo rilevato la genericità e l'indeterminatezza delle imputazioni relative a falsificazione di certificazioni e all'indicazione del marchio sui prosciutti, non ha annullato il decreto di citazione a giudizio ma ha invitato il Pubblico Ministero a precisare il capo d'imputazione e a fornire un elenco separato dei prosciutti contestati. La difesa ha dedotto l'inapplicabilità ratione temporis delle innovazioni della riforma "Cartabia" (che riservano funzioni diverse al giudice predibattimentale), ha censurato l'esercizio di un potere non riconosciuto come abnorme e ha denunciato pregiudizio dei diritti di difesa (impossibilità di integrare la lista testi e scelte sui riti alternativi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando l'ordinamento riconosce un rimedio impugnatorio specifico e differito, non è consentita un'impugnazione immediata per presunta abnormità del provvedimento. Pertanto la censura doveva essere esperita con il rimedio specifico o unitamente alla sentenza (art. 586 c.p.p.). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 515, 517-bis, 517-quater, 484 cod. pen.

    Articoli indicati come le fattispecie penali contestate (concorso, reati relativi alle false attestazioni e frodi nell'etichettatura e importazione/merceggio). La decisione non entra nel merito di tali reati, ma sono la base delle imputazioni ritenute generiche dal Tribunale.

  • art. 554-bis cod. proc. pen.

    Norma riferita dalla difesa in ordine alla riserva dei poteri al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale: i ricorrenti sostenevano che soltanto quel giudice poteva esercitare il potere di invitare a riformulare l'imputazione. La Corte non ha accolto la tesi che ciò renda immediatamente impugnabile l'atto come abnorme.

  • art. 554-ter cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina introdotta dalla riforma (d.lgs. n.150/2022) secondo cui, in un procedimento regolato dalle nuove norme, l'esercizio di poteri simili sarebbe fisiologico. La Corte osserva che, comunque, l'eventuale disciplina speciale prevede rimedi specifici e differiti.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'impugnazione cumulativa dei provvedimenti predibattimentali con la sentenza; la Corte richiama che l'impugnazione immediata per abnormità non è ammessa quando è previsto un rimedio differito come quello di cui all'art. 586.

  • d.lgs. n.150 del 2022 (riforma "Cartabia")

    La riforma ha introdotto strumenti che attribuiscono al giudice predibattimentale poteri di precisazione delle imputazioni; i ricorrenti hanno invocato la non applicabilità ratione temporis delle norme riformatrici, ma la Corte ha fondato l'inammissibilità del ricorso sul fatto che l'ordinamento già riconosce rimedi differiti che escludono l'impugnazione immediata per abnormità.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018 De Iulio; Sez. 5, n. 49291 del 15/11/2023 Calderoli)

    Precedenti della Corte che stabiliscono il principio per cui il riconoscimento di un potere impugnatorio specifico e differito esclude l'impugnabilità immediata per abnormità del provvedimento; applicati dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • I provvedimenti predibattimentali che invitano il pubblico ministero a precisare o a integrare l'imputazione non sono automaticamente impugnabili per abnormità: laddove l'ordinamento prevede un rimedio impugnatorio specifico e differito, la censura deve essere esercitata con il rimedio previsto (es. impugnazione unitamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p.)
  • La sussistenza di un potere di richiesta di precisazione delle imputazioni da parte del giudice non trasforma automaticamente il provvedimento in annullabile per abnormità: occorre fare riferimento alla disciplina processuale e alla giurisprudenza che privilegia il rimedio differito
  • Le eccezioni circa il pregiudizio dei diritti di difesa (ad es. impossibilità di integrare la lista dei testimoni o scelte sui riti alternativi) vanno esperite e valutate nei gradi successivi o con i rimedi procedurali specifici; il ricorso per presunta abnormità non è la via ordinaria quando esiste un rimedio differito
  • Se si ritiene che la riforma (d.lgs. n.150/2022) avrebbe consentito un diverso trattamento procedurale, occorre verificare la sua applicabilità ratione temporis e, in ogni caso, utilizzare i rimedi processuali previsti dalla nuova disciplina o le impugnazioni differite indicate dalla giurisprudenza
  • Presentare un ricorso immediato per abnormità, quando l'ordinamento prevede un rimedio differito, espone al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. somma a favore della Cassa delle Ammende)

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