Ordinanza n. 15/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nullaosta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore di cui in epigrafe al codice pratiche PROT. N. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nullaosta all’ingresso per lavoro
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca del nullaosta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore straniero. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, l’Amministrazione aveva richiesto documentazione ai fini dell’istruttoria e che era stata prodotta soltanto una parte della documentazione richiesta, comprendente il certificato di idoneità alloggiativa. Nella fase cautelare i ricorrenti hanno quindi dedotto, implicitamente, l’illegittimità della revoca e la necessità della sospensione della sua efficacia; il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e, in sede di sommaria delibazione, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. La ragione è che la Prefettura ha documentato il 3 gennaio 2026 che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nullaosta, era stata prodotta soltanto parte della documentazione richiesta dall’Amministrazione per l’istruttoria della pratica, tra cui il certificato di idoneità alloggiativa. L’istanza cautelare è stata pertanto rigettata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso, in sede di sommaria delibazione, la sussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, alla luce della sommaria delibazione, non risulti assistita da fumus boni iuris la censura proposta contro l’atto.
- La mancata produzione, dopo la comunicazione di avvio del procedimento, di parte della documentazione richiesta dall’Amministrazione per completare l’istruttoria può escludere, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris della domanda diretta a contestare la revoca del titolo amministrativo.
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