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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-578/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 marzo 2021. — X contro Kuoni Travel Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 90/314/CEE – Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino – Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso – Contratto avente ad oggetto un viaggio “tutto compreso” stipulato tra un organizzatore di viaggi e un consumatore – Responsabilità dell’organizzatore di viaggi per la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte di altri prestatori di servizi – Danno risultante dalle azioni di un dipendente del prestatore di servizi – Esenzione da responsabilità – Avvenimento non prevedibile né risolvibile dall’organizzatore di viaggi o dal prestatore di servizi – Nozione di “prestatore di servizi”. — Causa C-578/19

Giurisprudenza europea62019CJ0578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata della responsabilità dell’organizzatore nei contratti di viaggio tutto compreso. Ha escluso che il dipendente del prestatore di servizi possa essere qualificato come "prestatore di servizi" ai fini dell’esimente prevista dalla direttiva 90/314, ma ha al contempo confermato che la cattiva esecuzione causata dal dipendente resta imputabile all’organizzatore nei confronti del consumatore. Ne deriva che l’organizzatore non può sottrarsi al risarcimento invocando l’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva.

Direttiva viaggi tutto compreso: l’organizzatore risponde anche della cattiva esecuzione causata dal dipendente del prestatore di servizi e non può invocare l’esimente dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva 90/314.

La questione giuridica

Se, nell’ambito di un contratto di viaggio tutto compreso disciplinato dalla direttiva 90/314, la cattiva esecuzione derivante dalle azioni di un dipendente di una società alberghiera prestatrice di servizi consenta all’organizzatore di invocare l’esimente di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, e se tale dipendente possa essere qualificato egli stesso come "prestatore di servizi" ai fini di detta esimente.

Principio di diritto

Nell’ambito della direttiva 90/314, il dipendente di un prestatore di servizi non è un "prestatore di servizi" ai fini dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino; tuttavia, le sue azioni od omissioni, quando esegue obblighi derivanti dal contratto di viaggio tutto compreso, sono imputabili al prestatore di servizi e quindi possono far sorgere la responsabilità dell’organizzatore verso il consumatore. Di conseguenza, l’organizzatore non può esonerarsi invocando l’esimente dell’"avvenimento che non poteva prevedere o risolvere" quando la cattiva esecuzione derivi da condotte del dipendente del prestatore di servizi.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 90/314/CEE
  • Articolo 1 della direttiva 90/314/CEE
  • Articolo 2 della direttiva 90/314/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva 90/314/CEE
  • Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE
  • Regolamento del 1992 sui viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso (Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992)
  • Articolo 15 del regolamento del 1992
  • Articolo 13 del Supply of Goods and Services Act 1982
  • Articolo 83 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 252 TFUE

Responsabilità dell’organizzatore nei viaggi tutto compreso: Kuoni Travel Ltd c. X

La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale della Supreme Court of the United Kingdom in materia di viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso" disciplinati dalla direttiva 90/314/CEE. La controversia nasce da una domanda di risarcimento proposta da una consumatrice contro l’organizzatore del viaggio, a seguito di uno stupro e di un’aggressione commessi da un dipendente di una struttura alberghiera incaricata di eseguire una prestazione inclusa nel pacchetto.

Fatti e procedimento principale

X e il marito avevano acquistato da Kuoni un viaggio tutto compreso in Sri Lanka, comprendente voli e soggiorno alberghiero con pensione completa. Nel corso del soggiorno, un elettricista dipendente dell’hotel, dopo averle proposto di accompagnarla alla reception, la condusse in un locale tecnico e la violentò e aggredì.

Nel giudizio interno, X chiese il risarcimento dei danni alla Kuoni sostenendo che l’episodio integrasse una cattiva esecuzione del contratto di viaggio e una violazione del regolamento del 1992 che recepiva la direttiva 90/314 nel diritto del Regno Unito. I giudici di merito avevano respinto la domanda, e la Supreme Court of the United Kingdom ha quindi sottoposto alla Corte due questioni interpretative.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 90/314, che mira al ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui viaggi tutto compreso;
  • l’articolo 2, che definisce servizio tutto compreso, organizzatore, venditore, consumatore e contratto;
  • l’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, che disciplina la responsabilità dell’organizzatore e le limitate esimenti;
  • l’articolo 4, paragrafo 6, secondo comma, relativo alla forza maggiore.

Nel diritto nazionale sono menzionati il Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 e il Supply of Goods and Services Act 1982.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’esimente di cui all’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva 90/314 possa operare quando la cattiva esecuzione dipende dalle azioni di un dipendente di un prestatore di servizi;
  • se, in tale ipotesi, il dipendente debba essere considerato egli stesso un "prestatore di servizi" ai fini di detta esimente;
  • secondo quali criteri il giudice nazionale debba verificare l’operatività dell’esimente.

Ragionamento della Corte sulla nozione di "prestatore di servizi"

La Corte interpreta in modo autonomo e uniforme la nozione di "prestatore di servizi", poiché la direttiva non la definisce né rinvia al diritto nazionale. In base al significato ordinario, al contesto e agli obiettivi della direttiva, tale nozione designa una persona fisica o giuridica che fornisce servizi dietro compenso.

La Corte osserva che un dipendente non conclude alcun accordo con l’organizzatore per fornire una prestazione di servizi, ma opera alle dipendenze e sotto il controllo del proprio datore di lavoro. Proprio per questo, non può essere qualificato come prestatore di servizi ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 90/314.

Imputazione della condotta del dipendente all’organizzatore

Pur negando che il dipendente sia un prestatore di servizi, la Corte precisa che ciò non impedisce di imputare le sue azioni o omissioni al prestatore di servizi che lo impiega, quando esse si collocano nell’esecuzione degli obblighi contrattuali verso il consumatore.

La responsabilità dell’organizzatore ex articolo 5, paragrafo 1, copre infatti tutti gli obblighi derivanti dal contratto di viaggio tutto compreso, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall’organizzatore o da altri prestatori di servizi. Se la cattiva esecuzione è causata da un dipendente sotto il controllo del prestatore, essa rientra nella sfera di controllo del prestatore stesso e, per questo tramite, rileva ai fini della responsabilità dell’organizzatore verso il consumatore.

La Corte richiama anche l’esigenza di tutela elevata del consumatore e il rischio, in caso contrario, di una distinzione ingiustificata tra fatti commessi direttamente dal prestatore e fatti commessi dal suo dipendente.

Esimente dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino

La Corte esamina poi l’esimente relativa all’"avvenimento" che l’organizzatore o il prestatore non potevano prevedere o risolvere. Essa la interpreta restrittivamente, poiché deroga alla regola generale di responsabilità.

Secondo la Corte:

  • l’esimente è autonoma rispetto alla forza maggiore, richiamata separatamente nella stessa disposizione;
  • essa riguarda un fatto o un incidente che esula dalla sfera di controllo dell’organizzatore o del prestatore;
  • non può dunque comprendere le azioni o omissioni dei dipendenti del prestatore di servizi quando questi eseguono gli obblighi contrattuali, proprio perché tali atti ricadono nella sfera di controllo del prestatore.

Di conseguenza, la clausola esimente non può essere invocata per sottrarsi alla responsabilità per i danni causati dalla cattiva esecuzione originata dalla condotta di un dipendente del prestatore.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva 90/314 deve essere interpretato nel senso che:

  • il dipendente di un prestatore di servizi non può essere considerato un prestatore di servizi ai fini di tale disposizione;
  • l’organizzatore non può essere esonerato dalla responsabilità per l’inadempimento o la cattiva esecuzione derivante da azioni del dipendente del prestatore di servizi che esegue il contratto.

Principio affermato

La direttiva 90/314 impone all’organizzatore di viaggio tutto compreso una responsabilità ampia verso il consumatore per la corretta esecuzione del contratto, comprensiva delle prestazioni affidate a terzi; la condotta del dipendente del prestatore resta imputabile nell’ambito di tale responsabilità, mentre non può essere utilizzata come esimente l’argomento dell’evento imprevedibile o insormontabile previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino.

Come è indicizzato

Materieviaggi tutto compresoresponsabilità dell’organizzatoretutela dei consumatoriinterpretazione autonoma del diritto dell’unioneesimenti di responsabilità

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