Corte di giustizia, Sentenza C-459/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2021. — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs contro Wellcome Trust Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber). — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 43 e 44 – Luogo delle prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo che agisce in quanto tale – Luogo delle prestazioni di servizi di gestione di investimenti rese a un’organizzazione che persegue scopi di pubblica utilità per un’attività professionale non economica da parte di prestatori stabiliti al di fuori dell’Unione. — Causa C-459/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell’articolo 44 della direttiva IVA nel caso di un trust caritatevole che svolge anche attività non economiche ma professionali. Ha stabilito che, se i servizi sono acquistati per tale attività professionale non privata, il destinatario va considerato soggetto passivo che agisce in quanto tale ai fini della regola sul luogo della prestazione. La soluzione evita che servizi professionali resi a soggetti passivi escano dalla regola generale per il solo fatto che l’attività di riferimento non è economica in senso stretto. La seconda questione non è stata esaminata perché assorbita dalla risposta alla prima.
Luogo delle prestazioni di servizi IVA rese a un soggetto passivo che svolge un’attività non economica a titolo professionale: applicabilità dell’articolo 44 della direttiva IVA
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo che svolge un’attività non economica ma professionale, e che acquista servizi per tale attività, debba essere considerato come "soggetto passivo che agisce in quanto tale". In subordine, se, esclusa l’applicazione degli articoli da 46 a 49, debba trovare applicazione l’articolo 45 oppure nessuna delle due disposizioni.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 44 della direttiva IVA, un soggetto passivo che esercita un’attività non economica a titolo professionale è considerato "soggetto passivo che agisce in quanto tale" quando acquista servizi destinati a tale attività; ciò vale salvo che i servizi siano destinati all’uso personale del soggetto passivo o dei suoi dipendenti. Di conseguenza, il luogo della prestazione di tali servizi si determina, in linea di principio, nel luogo in cui il destinatario ha fissato la sede della propria attività economica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Direttiva 2008/8/CE
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 43 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 44 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 45 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 196 direttiva 2006/112/CE
Luogo delle prestazioni di servizi IVA rese a un soggetto passivo che svolge un’attività non economica a titolo professionale
La sentenza, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) del Regno Unito, riguarda la determinazione del luogo delle prestazioni di servizi ai sensi della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, in relazione a servizi di gestione di investimenti resi da prestatori stabiliti al di fuori dell’Unione a favore di un ente caritatevole.
Fatti e procedimento principale
La Wellcome Trust Ltd è l’unico trustee del Wellcome Trust, ente che persegue scopi di pubblica utilità e finanzia la ricerca medica. Essa percepisce redditi da investimenti e svolge anche alcune attività secondarie imponibili, per le quali è registrata ai fini IVA. I servizi di gestione di investimenti acquistati da prestatori extra-UE erano utilizzati esclusivamente per l’attività professionale di gestione del patrimonio del trust, attività che la Corte aveva già qualificato, nella sentenza Wellcome Trust (C‑155/94), come non economica ai fini dell’articolo 9 della direttiva IVA.
Dal 2010 la WTL aveva autoliquidato l’IVA su tali servizi applicando il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 196 della direttiva IVA, assumendo che il luogo della prestazione fosse il Regno Unito. Successivamente ha chiesto il rimborso, sostenendo che, pur essendo soggetto passivo ai sensi degli articoli 2 e 9, non era un soggetto passivo "che agisce in quanto tale" ai sensi dell’articolo 44 quando svolgeva quella specifica attività non economica.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se, ai fini dell’articolo 44 della direttiva IVA, un soggetto passivo che esercita un’attività non economica consistente nella gestione di investimenti, quando acquista servizi per tale attività, debba essere considerato soggetto passivo che agisce in quanto tale;
- in caso di risposta negativa, e se non trovassero applicazione gli articoli da 46 a 49, se si dovesse applicare l’articolo 45 oppure nessuna delle due disposizioni.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
- l’articolo 9, paragrafo 1, che definisce il soggetto passivo e l’attività economica;
- l’articolo 43, punto 1, che, ai fini delle regole sul luogo delle prestazioni di servizi, considera soggetto passivo anche chi esercita attività o effettua operazioni non imponibili;
- l’articolo 44, che stabilisce la regola generale del luogo della prestazione presso il destinatario soggetto passivo che agisce in quanto tale;
- l’articolo 45, relativo ai servizi resi a persone non soggette passivi;
- il considerando 4 della direttiva 2008/8/CE;
- il considerando 19 e l’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che, per la giurisprudenza precedente, la gestione di un portafoglio di investimenti da parte di un trustee nell’ambito di un trust caritatevole non costituisce attività economica ai sensi dell’articolo 9 della direttiva IVA; per tale ragione, in quell’ambito la WTL non agisce come soggetto passivo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1.
Tuttavia, la Corte distingue il significato dell’espressione "soggetto passivo che agisce in quanto tale" ai fini dell’articolo 44 rispetto a quello dell’articolo 2. Essa rileva che l’articolo 43, punto 1, contiene una definizione ampia e derogatoria per le sole regole sul luogo delle prestazioni di servizi: un soggetto passivo che svolge anche attività non imponibili è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese. Ne deriva che, per l’articolo 44, un soggetto passivo può agire in quanto tale anche quando i servizi siano destinati a un’attività non economica, purché tale attività sia svolta a titolo professionale e non per fini privati.
La Corte evidenzia inoltre che la soluzione è confermata dal contesto normativo e interpretativo: il considerando 4 della direttiva 2008/8 afferma che i soggetti passivi con attività non imponibili devono essere considerati soggetti passivi per tutti i servizi ad essi resi, ma non per i servizi ricevuti per uso personale; analogamente, il considerando 19 e l’articolo 19 del regolamento di esecuzione escludono la qualifica di soggetto passivo quando i servizi sono destinati esclusivamente all’uso privato del destinatario o dei suoi dipendenti.
La distinzione decisiva è quindi tra attività non economiche svolte professionalmente e uso privato: solo quest’ultimo esclude la qualità di soggetto passivo che agisce in quanto tale ai fini dell’articolo 44. Nel caso concreto, poiché i servizi di gestione di investimenti erano resi esclusivamente per l’attività professionale della WTL e non per fini privati, essi rientrano nell’articolo 44.
La Corte respinge l’argomento fondato sul principio di parità di trattamento, osservando che la situazione della WTL non è comparabile a quella di chi acquista servizi per uso personale o dei dipendenti, perché la WTL resta comunque un soggetto passivo inserito nel sistema comune IVA.
Decisione
La Corte risponde alla prima questione dichiarando che l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che, quando un soggetto passivo che esercita un’attività non economica a titolo professionale acquista servizi ai fini di tale attività, tali servizi devono essere considerati resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
La seconda questione non viene esaminata, essendo la prima sufficiente a definire la controversia.
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