Corte di giustizia, Sentenza C-48/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 marzo 2021. — UAB “P” contro Dyrektor Izby Skarbowej w B. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 203 – Imposte indebitamente fatturate – Buona fede del soggetto che ha emesso la fattura – Rischio di perdita di gettito fiscale – Obblighi degli Stati membri di prevedere la possibilità di rettificare l’imposta indebitamente fatturata – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità. — Causa C-48/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un caso di fatturazione IVA errata relativo all’attività di una società lituana che, secondo le autorità polacche, aveva indicato indebitamente l’IVA in fatture per operazioni che in realtà costituivano servizi finanziari esenti. La Corte ha ribadito che l’articolo 203 mira a evitare il rischio di perdita di gettito, ma non può essere applicato in modo sproporzionato da sacrificare la neutralità dell’IVA. Ne consegue che, se l’emittente ha agito in buona fede e il destinatario avrebbe potuto ottenere il rimborso dell’imposta, lo Stato membro deve consentire la rettifica anche dopo l’avvio di un controllo fiscale.
IVA indebitamente fatturata: compatibilità con l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE di una normativa nazionale che impedisce al cedente in buona fede di rettificare le fatture dopo l’avvio di un controllo fiscale
La questione giuridica
Se l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE e i principi di proporzionalità e neutralità dell’IVA ostino a una normativa nazionale che, dopo l’avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consenta al soggetto passivo che ha agito in buona fede di rettificare fatture nelle quali l’IVA è stata indebitamente indicata, quando il destinatario di tali fatture avrebbe comunque avuto diritto al rimborso dell’imposta se le operazioni fossero state correttamente dichiarate.
Principio di diritto
L’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce dei principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA, osta a una disciplina nazionale che, una volta avviato un controllo fiscale, vieti al soggetto passivo in buona fede di correggere fatture con IVA indebitamente esposta, se da una corretta qualificazione delle operazioni non deriverebbe alcuna perdita di gettito per lo Stato perché il destinatario avrebbe potuto ottenere il rimborso dell’imposta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 203 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 108, paragrafo 1, della legge polacca sull’IVA (ustawa o podatku od towarów i usług)
IVA indebitamente fatturata e rettifica in buona fede
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Naczelny Sąd Administracyjny polacco, riguarda l’applicazione dell’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE in una situazione di fatturazione IVA ritenuta erronea dalle autorità fiscali. Il tema centrale è se uno Stato membro possa negare la rettifica delle fatture quando il controllo fiscale è già iniziato, pur in assenza di frode e in presenza di buona fede dell’emittente.
Fatti e procedimento principale
La UAB «P.», società con sede in Lituania, metteva a disposizione di imprese di trasporto lituane carte carburante che consentivano l’approvvigionamento presso stazioni di servizio in Polonia. Ritenendo erroneamente di svolgere una cessione di carburante, la società emetteva fatture con IVA.
Le autorità fiscali polacche hanno poi qualificato l’operazione in modo diverso: secondo tale ricostruzione, la P. non acquistava né rivendeva carburante, ma prestava un servizio finanziario esente da IVA in Polonia. Sulla base di questa impostazione, è stato contestato sia il debito d’imposta ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, della legge polacca sull’IVA, sia il mancato diritto alla detrazione dell’IVA a monte.
La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha evidenziato che la P. aveva agito in buona fede, confidando in una prassi amministrativa nazionale che considerava operazioni di quel tipo come cessioni di beni in catena. Ha però osservato che il diritto polacco non consentiva la rettifica dell’IVA indebitamente fatturata una volta avviato un procedimento di verifica fiscale.
La questione sottoposta alla Corte verteva quindi sull’eventuale contrasto tra:
- l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE;
- il principio di proporzionalità;
- il principio di neutralità dell’IVA;
- una normativa nazionale che impedisca la rettifica in fase di controllo.
Normativa rilevante e funzione dell’articolo 203
La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE, l’IVA è dovuta da chiunque la indichi in fattura. La disposizione serve a prevenire il rischio di perdita di gettito che potrebbe derivare dal diritto alla detrazione spettante al destinatario della fattura.
La Corte richiama inoltre il principio consolidato secondo cui gli Stati membri possono adottare misure per garantire l’esatta riscossione dell’imposta e prevenire le frodi, ma tali misure non possono eccedere quanto necessario e non devono compromettere la neutralità dell’IVA.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il principio di neutralità dell’IVA impone di sgravare integralmente il soggetto passivo dall’onere dell’imposta nell’ambito delle sue attività economiche. In materia di IVA indebitamente fatturata, la giurisprudenza consente agli Stati membri di definire le condizioni di regolarizzazione, ma richiede che sia sempre prevista la possibilità di rettifica quando chi ha emesso la fattura ha agito in buona fede.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte osserva che:
- la P. aveva emesso fatture indebitamente recanti IVA in buona fede, sulla base della prassi fiscale allora seguita in Polonia;
- il diritto polacco prevedeva in astratto una procedura di rettifica, ma la escludeva quando era già stato avviato un controllo fiscale;
- se le operazioni fossero state correttamente qualificate e fatturate dalle stazioni di servizio, i destinatari avrebbero comunque potuto chiedere il rimborso dell’IVA.
Per la Corte, negare la rettifica in tale situazione determinerebbe un onere fiscale indebito a carico dell’emittente, in contrasto con la neutralità dell’IVA, senza che vi sia un effettivo rischio di perdita di gettito per lo Stato.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che l’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE, nonché i principi di proporzionalità e di neutralità dell’IVA, ostano a una normativa nazionale che, dopo l’avvio di un procedimento di verifica fiscale, non consenta al soggetto passivo in buona fede di rettificare fatture con IVA indebitamente esposta, quando il destinatario di tali fatture avrebbe avuto diritto al rimborso dell’imposta se le operazioni fossero state correttamente dichiarate.
La decisione rafforza il principio secondo cui la tutela dell’erario non può tradursi in una doppia imposizione o nella perdita definitiva della neutralità fiscale in assenza di frode o abuso.
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