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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-440/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 marzo 2021. — Pometon SpA contro Commissione europea. — Impugnazione – Intese – Mercato europeo degli abrasivi in acciaio – Partecipazione a contatti bilaterali e multilaterali ai fini del coordinamento dei prezzi nell’intero Spazio economico europeo – Procedimento “ibrido” che ha condotto ad adottare in successione una decisione di transazione e una decisione al termine di un procedimento ordinario – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Dovere di imparzialità della Commissione europea – Articolo 48 – Presunzione di innocenza – Obbligo di motivazione – Infrazione unica e continuata – Durata dell’infrazione – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito. — Causa C-440/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge quasi integralmente l’impugnazione della Pometon nella controversia sul cartello degli abrasivi in acciaio. Conferma che la Commissione, nel procedimento ibrido, non ha violato imparzialità e presunzione di innocenza nella decisione di transazione, e ritiene corretta anche la valutazione del Tribunale sulla partecipazione e sulla durata dell’infrazione. Accoglie però il motivo relativo alla motivazione e alla parità di trattamento nella fissazione dell’ammenda, annullando la parte della sentenza del Tribunale che aveva determinato la sanzione e fissando essa stessa l’importo finale a EUR 2.633.895.

Impugnazione in materia di intesa sugli abrasivi in acciaio: rapporti tra procedimento di transazione e procedimento ordinario, presunzione di innocenza, onere della prova e determinazione dell’ammenda

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire: se, in un procedimento "ibrido" concluso con una decisione di transazione e una successiva decisione ordinaria, la Commissione abbia violato il dovere di imparzialità e la presunzione di innocenza riferendosi alla Pometon nella decisione di transazione; se il Tribunale abbia applicato correttamente le regole sull’onere della prova e sulla presunzione di innocenza quanto alla partecipazione della Pometon all’intesa e alla sua durata; e se il Tribunale abbia violato il principio di parità di trattamento e l’obbligo di motivazione nel fissare l’ammenda in sede di competenza estesa al merito.

Principio di diritto

In un procedimento ibrido nel quale la Commissione adotta prima una decisione di transazione e poi una decisione ordinaria nei confronti di un’impresa diversa, la decisione di transazione non viola la presunzione di innocenza se, letta nel suo insieme e nel contesto, contiene soltanto riferimenti fattuali necessari o comunque non eccedenti rispetto alla descrizione dell’intesa, accompagnati da precise cautele redazionali che escludano un giudizio prematuro sulla responsabilità del terzo. Quanto alla prova, il Tribunale può ritenere dimostrata la partecipazione continuativa a un’unica infrazione sulla base di un insieme di indizi coerenti, anche in assenza di prove per un determinato periodo, purché la Commissione abbia provato i fatti rilevanti anteriori e posteriori e l’impresa non abbia fornito elementi idonei a dimostrare l’interruzione. Tuttavia, quando il Tribunale esercita la competenza estesa al merito e si discosta dalla metodologia della Commissione per l’ammenda, deve motivare in modo specifico perché la percentuale applicata rispetti la parità di trattamento: la mancanza di tale motivazione comporta l’annullamento della statuizione sulla sanzione.

Norme richiamate

  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 261 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 10 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004
  • Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Punto 37 degli orientamenti per il calcolo delle ammende

Impugnazione Pometon/Commissione sul cartello degli abrasivi in acciaio

La Corte di giustizia, Quarta Sezione, decide un’impugnazione proposta da Pometon SpA contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato parzialmente la decisione della Commissione nel caso AT.39792 – Abrasivi in acciaio e rideterminato l’ammenda. La controversia riguarda un’intesa sul coordinamento dei prezzi nello SEE e, in particolare, la legittimità di un procedimento "ibrido" con decisione di transazione e successiva decisione ordinaria.

Fatti e procedimento amministrativo

Pometon operava nel mercato degli abrasivi in acciaio fino alla cessione del settore a Winoa nel maggio 2007. La Commissione ha ritenuto che tra il 3 ottobre 2003 e il 16 maggio 2007 Pometon avesse partecipato, direttamente o tramite controllate, a un’intesa con Ervin, Winoa, MTS e Würth finalizzata al coordinamento dei prezzi degli abrasivi nello SEE.

La Commissione ha avviato ispezioni e richieste di informazioni dopo una domanda di immunità presentata da Ervin. In seguito ha aperto il procedimento di istruzione nei confronti di tutte le imprese coinvolte e ha avviato discussioni in vista di una transazione. Quattro imprese hanno concluso la transazione; Pometon si è ritirata ed è stata poi destinataria di una decisione ordinaria.

Decisione controversa e decisione di transazione

La Commissione ha descritto due profili dell’intesa:

  • un metodo uniforme di calcolo della maggiorazione dei rottami, basato su indici del prezzo dei rottami di metallo;
  • un coordinamento dei prezzi di vendita verso clienti individuali, con impegno a non farsi concorrenza tramite riduzioni di prezzo.

Ha qualificato tali condotte come infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, attribuendo a Pometon una partecipazione continuativa fino al 16 maggio 2007. L’ammenda inizialmente fissata dalla Commissione era di EUR 6.197.000.

Giudizio del Tribunale

Dinanzi al Tribunale, Pometon deduceva cinque motivi, tra cui la violazione dell’imparzialità, della presunzione di innocenza, dell’onere della prova, della durata dell’infrazione e della parità di trattamento nella determinazione della sanzione. Il Tribunale ha respinto i primi quattro motivi e ha accolto il quinto, annullando l’articolo 2 della decisione e fissando l’ammenda a EUR 3.873.375.

Primo motivo in impugnazione: imparzialità e presunzione di innocenza

La Corte ricorda che, nel procedimento amministrativo, la Commissione deve rispettare il diritto a una buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta e la presunzione di innocenza di cui all’articolo 48 della Carta. In un procedimento "ibrido", la decisione di transazione deve essere formulata con cautela per non anticipare la responsabilità delle imprese escluse dalla transazione.

La Corte afferma che il Tribunale ha correttamente verificato sia l’esistenza di precauzioni redazionali sufficienti sia la necessità dei riferimenti a Pometon nella decisione di transazione. In particolare:

  • la decisione di transazione escludeva chiaramente Pometon dal novero dei destinatari;
  • la sua posizione era indicata come oggetto di un procedimento distinto;
  • i riferimenti a Pometon erano inseriti nella descrizione dei fatti e non contenevano una qualificazione giuridica di colpevolezza.

La Corte conclude che non vi è stata violazione dell’imparzialità né della presunzione di innocenza.

Secondo motivo: prova della partecipazione al primo profilo dell’intesa

La Corte respinge le censure relative all’onere della prova e alla motivazione. Conferma che il Tribunale ha esaminato correttamente gli elementi probatori e ha potuto desumere, sulla base di indizi concordanti, l’automatica applicazione della maggiorazione dei rottami e il coinvolgimento di Pometon.

La Corte ribadisce che, in materia antitrust, la prova può risultare da un insieme di indizi oggettivi e concordanti che, letti nel loro complesso, consentono di concludere per l’esistenza dell’infrazione anche se singoli elementi non sarebbero da soli sufficienti.

Terzo motivo: durata della partecipazione e presunta interruzione

La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui l’assenza di prove per alcuni periodi non impedisce di considerare provata un’infrazione continuata, se la Commissione ha dimostrato contatti prima e dopo il periodo contestato e se l’impresa non fornisce elementi idonei a dimostrare l’interruzione.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato che la Commissione disponeva di prove per i periodi anteriori e successivi, ma non per il periodo tra il 18 novembre 2005 e marzo 2007. Tuttavia, alla luce della struttura dell’intesa e dell’automaticità del meccanismo di prezzo, il Tribunale ha ritenuto che Pometon non avesse dimostrato l’interruzione della partecipazione. La Corte giudica questa impostazione conforme al diritto dell’Unione.

Quarto motivo: parità di trattamento e motivazione nella fissazione dell’ammenda

Su questo punto la Corte accoglie l’impugnazione. Ricorda che, quando il Tribunale esercita la competenza estesa al merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, esso deve rispettare l’obbligo di motivazione e il principio di parità di trattamento.

Il Tribunale aveva applicato a Pometon una riduzione eccezionale del 75%, pari a quella concessa a Winoa, pur riconoscendo che le due imprese si trovavano in situazioni diverse. La Corte osserva che la sentenza impugnata non spiega perché una percentuale identica fosse conforme alla parità di trattamento, soprattutto alla luce del ruolo più limitato di Pometon e del suo fatturato diverso rispetto a quello di Winoa e MTS.

Per questa ragione, la Corte annulla il punto della sentenza relativo alla fissazione dell’ammenda.

Rideterminazione dell’ammenda da parte della Corte

Esercitando essa stessa la competenza estesa al merito, la Corte riprende l’importo di base calcolato dalla Commissione, pari a EUR 15.493.500, e valuta autonomamente le circostanze del caso. Tiene conto della posizione complessiva di Pometon, del confronto con MTS e con Winoa, del ruolo relativamente limitato dell’impresa nell’intesa e del suo fatturato totale.

Ritiene equo applicare un’ulteriore riduzione dell’83% sull’importo di base, fissando così l’ammenda finale in EUR 2.633.895.

Dispositivo e spese

La Corte:

  • annulla i punti 2 e 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale;
  • respinge l’impugnazione per il resto;
  • fissa l’ammenda di Pometon in EUR 2.633.895;
  • dispone che Pometon e Commissione sopportino ciascuna le proprie spese sia in primo grado sia in impugnazione.

Principi di rilievo pratico

La pronuncia conferma che, nei procedimenti antitrust "ibridi", i riferimenti a imprese non transigenti sono ammessi solo se strettamente necessari e formulati con sufficiente cautela, senza anticipare la loro colpevolezza. Conferma inoltre che la durata di un’infrazione unica e continuata può essere desunta da indizi complessivi, anche in assenza di prove per un intervallo temporale, se l’impresa non dimostra l’interruzione.

Infine, la Corte ribadisce che la rideterminazione giudiziale dell’ammenda richiede una motivazione autonoma e coerente con la parità di trattamento: il giudice dell’Unione non può applicare una percentuale identica a imprese in situazioni diverse senza spiegare le ragioni della scelta.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese e cartelliprocedimenti sanzionatori della Commissionepresunzione di innocenzadeterminazione delle ammende

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