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Sentenza

Sentenza n. 1356/2026 - Torino, Sezione 3

PER LA PIENA E CONFORME ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi a seguito di sentenza n. 65/2025 depositata in data 28/02/2025 del Tribunale di Novara-sezione Lavoro, Giudice dott. Molinaro, notificata come titolo esecutivo in data 04/04/2025.

Giustizia amministrativa202600251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara, sezione Lavoro, n. 65/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 65/2025 del Tribunale di Novara, sezione Lavoro, notificata come titolo esecutivo il 4 aprile 2025. Nel corso del giudizio di ottemperanza, prima dell'udienza camerale dell'11 giugno 2026, il Ministero ha depositato documentazione dalla quale risultava l'avvenuta esecuzione della sentenza. La pretesa della ricorrente risultava quindi integralmente soddisfatta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva eseguito la sentenza oggetto di ottemperanza e che la pretesa della ricorrente era stata soddisfatta. Ha posto le spese di lite a carico dell'Amministrazione, qualificata come parte virtualmente soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34 ultimo comma c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 13 comma 6-bis.1 d.P.R. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione, documentata nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta.
  • Quando la cessazione della materia del contendere dipende dall'esecuzione del giudicato intervenuta durante il giudizio, l'Amministrazione può essere considerata parte virtualmente soccombente e condannata al pagamento delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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