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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38866/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati giudicati con quattro sentenze (delitti di detenzione di stupefacenti e di armi e condotte riferibili all'art. 416-bis c.p.) commessi tra il 2009 e il 2022. Ha sostenuto che il traffico di stupefacenti faceva parte del programma criminoso del clan sin dall'inizio della sua partecipazione e che ciò risulterebbe dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, dalle intercettazioni ambientali e dai rapporti con il sodale Tommaso Parisi; di conseguenza i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sarebbero reati-fine programmati inizialmente e dunque in continuazione con il delitto associativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata si sia conformata ai principi di legittimità: mancavano indicatori concreti della continuazione (forte distanza temporale tra i fatti del 2009, 2018 e 2022; modalità non pienamente omogenee; compagni diversi nei vari reati) e non era provato che i reati successivi fossero stati programmati, anche nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso del ricorrente nell'associazione. Il delitto del 2009 è anteriore all'adesione al clan e per il 2018 il complice era estraneo al sodalizio; per il 2022 non emerge che il traffico di stupefacenti fosse l'attività prevalente o il reato-fine attribuito al ricorrente nell'ambito dell'associazione (egli, infatti, risultò condannato come reato-fine per occupazione abusiva). La motivazione è stata ritenuta logica, non contraddittoria e fondata su elementi oggettivi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati-fine è possibile solo se è provato che i reati-fine erano programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio; non può derivare automaticamente dall'appartenenza.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    I reati di traffico/detenzione di stupefacenti sono considerati potenziali reati-fine dell'associazione, ma perché siano riconosciuti come attuazione del programma criminoso occorre prova specifica della loro programmazione ed attribuzione al singolo partecipante.

  • Cass. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Per riconoscere la continuazione è necessaria verifica approfondita degli indici sintomatici (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione iniziale); la mera presenza di alcuni indici non basta se i reati successivi appaiono frutto di determinazione estemporanea.

  • Cass. Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 (dep. 2018)

    Tra partecipazione all'associazione e reati-fine la continuazione è ipotizzabile solo se il giudice verifica che i reati-fine fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio; altrimenti si creerebbe un automatismo.

  • Cass. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020

    Conferma la necessità di controllo puntuale e concreto sulla programmazione iniziale dei reati successivi per riconoscere la continuazione.

  • Cass. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016

    In sede di esecuzione grava sul condannato che invoca il reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente la mera contiguità cronologica o l'identità dei titoli di reato.

Massime di principio

  • La continuazione richiede prova che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso nel sodalizio; la semplice appartenenza non basta.
  • Il carico probatorio spetta al condannato che invoca la continuazione: deve allegare elementi specifici e concreti (intercettazioni, dichiarazioni, documenti) che dimostrino la programmazione iniziale.
  • La forte distanza temporale tra i fatti (anni di intervallo) è elemento ostativo al riconoscimento della continuazione, soprattutto se coniugata a modalità non omogenee e a compagni diversi.
  • Un reato antecedente all'adesione al clan non può essere considerato in continuazione con il delitto associativo.
  • Che un tipo di reato rientri genericamente tra i reati-fine di un'associazione non è sufficiente: va dimostrato che quella specifica condotta fosse parte del programma criminoso e fosse assegnata al singolo partecipe.
  • In sede di esecuzione si applicano gli stessi criteri di verifica sostanziale usati in fase di cognizione: la valutazione deve essere puntuale e basata su elementi concreti.
  • La pluralità di indici (temporalità, omogeneità, sistematicità, modalità operative, complicità fissa) deve essere considerata nel loro insieme; l'emersione di indici isolati non giustifica automaticamente la continuazione.

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