Sentenza del 20/02/2019 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iscrizione a ruolo ex art. 36 bis D.P.R 600/73 - notifica atti prodromici - obbligo - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva l’annullamento della cartella, pari a euro 20.253,00 per IVA, IRPEF e recupero di crediti d’imposta, sostenendo di non aver ricevuto un preventivo avviso di accertamento né una comunicazione di irregolarità. In primo grado aveva inoltre dimostrato, secondo la Commissione provinciale, il corretto utilizzo del credito d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, sostenendo che il debito derivava da un controllo automatizzato ex articoli 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, fondato sui dati dichiarati e su quelli presenti nell’Anagrafe tributaria, senza necessità di un autonomo avviso di accertamento.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittima la cartella perché l’Ufficio aveva effettuato una liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e aveva inviato al contribuente la comunicazione di irregolarità con raccomandata del 6 marzo 2007. Le somme richieste riguardavano la liquidazione di IVA e IRAP, la riduzione del credito d’imposta dichiarato da euro 22.530,00 a euro 14.968,00 e il recupero di euro 2.704,00 per crediti compensati ma non indicati in dichiarazione. Secondo il Collegio, non era necessario notificare un preventivo avviso di accertamento e il recupero era stato eseguito correttamente. Il ricorso introduttivo del contribuente è stato rigettato e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-bis D.P.R. 600/1973
La liquidazione dell’imposta avviene mediante procedure automatizzate, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli in possesso dell’Anagrafe tributaria.
La norma consente all’Amministrazione di correggere errori materiali e di calcolo, ridurre detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta non spettanti o esposti in misura eccessiva e verificare la corrispondenza tra imposte dichiarate e versamenti effettuati. L’esito può essere direttamente iscritto a ruolo e riscosso senza un autonomo avviso di accertamento.
Art. 54-bis D.P.R. 633/1972
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, consentendo la liquidazione delle somme dovute sulla base dei dati dichiarati e degli elementi disponibili all’Amministrazione.
Art. 36-ter D.P.R. 600/1973
È richiamato quale disciplina del controllo formale delle dichiarazioni, distinto dal controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis.
Art. 6, comma 5, Legge 212/2000
Non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere all’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
La comunicazione preventiva non è sempre necessaria come garanzia di contraddittorio pieno. L’obbligo ricorre quando emergono incertezze rilevanti, mentre può non sussistere in presenza di meri errori materiali o di un controllo meramente cartolare.
Art. 36, D.Lgs. 546/1992
L’Agenzia aveva dedotto la carente motivazione della sentenza di primo grado, sostenendo che non si fosse pronunciata su tutti i rilievi contenuti nella cartella.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato fondato esclusivamente sui dati della dichiarazione e dell’Anagrafe tributaria, l’Amministrazione può iscrivere direttamente a ruolo le maggiori somme dovute senza notificare un autonomo avviso di accertamento.
- La comunicazione di irregolarità, quando prevista e inviata, consente al contribuente di correggere gli errori, fornire documentazione o pagare con sanzioni ridotte entro il termine indicato, normalmente di 30 giorni.
- L’assenza della comunicazione preventiva non determina automaticamente l’illegittimità della cartella: occorre verificare se vi fossero incertezze rilevanti sulla dichiarazione o se il controllo riguardasse soltanto errori materiali e dati direttamente desumibili.
- Se il recupero richiede valutazioni sostanziali, interpretazioni giuridiche, esame di elementi esterni alla dichiarazione o contestazioni non immediatamente rilevabili, il procedimento potrebbe non essere riconducibile al semplice controllo automatizzato e potrebbe essere necessario un atto motivato ulteriore.
- La cartella deve comunque indicare in modo comprensibile le ragioni della pretesa, le voci recuperate e i calcoli effettuati, così da consentire al contribuente di difendersi efficacemente.
- La dimostrazione documentale della spettanza di un credito d’imposta può essere decisiva, ma deve essere valutata in relazione alla specifica procedura utilizzata dall’Ufficio e ai dati risultanti dalla dichiarazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 30 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 439 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 20 feb 2019Sentenza del 20/02/2019 n. 440 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →