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Sentenza

Sentenza del 20/02/2019 n. 230 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

PROCESSO TRIBUTARIO - parte resistente - costituzione in giudizio - termine - 20 giorni liberi prima dell'udienza - violazione - partecipazione all'udienza - ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il silenzio-rifiuto del Comune sulla richiesta di rimborso di euro 85.739,75 versati dal 12 agosto 2012 a titolo di CIMP per pubblicità proiettata nelle sale cinematografiche. Ha sostenuto che l'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità introdotta dall'art. 17, comma 1, lett. i-bis), del D.Lgs. n. 507/1993 dovesse applicarsi anche al CIMP, avente natura tributaria. Ha inoltre contestato la tardiva costituzione del Comune, avvenuta il giorno prima dell'udienza, e denunciato violazioni degli artt. 3 e 53 Cost. Il Comune ha difeso la distinzione tra imposta e canone e l'impossibilità di applicare analogicamente le esenzioni tributarie.

La decisione

La Commissione ha ritenuto tardivo il deposito della memoria del Comune rispetto al termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, ma ha precisato che tale tardività non impediva al Comune di partecipare alla discussione orale e svolgere mere difese, poiché l'art. 23 non prevede espressamente l'inammissibilità della costituzione tardiva e una simile sanzione comprimerebbe il diritto di difesa. La mancata dichiarazione di inammissibilità della memoria è stata qualificata come mera irregolarità formale irrilevante. Nel merito, l'appello è stato accolto: il CIMP, quale entrata tributaria, non può assoggettare a prelievo fattispecie ulteriori rispetto a quelle individuate dalla legge. Inoltre, il regolamento comunale escludeva già la pubblicità interna non visibile dall'esterno, sostanzialmente coincidente con l'esenzione per la pubblicità proiettata nelle sale cinematografiche. È stato quindi riconosciuto il diritto della società al rimborso dei CIMP versati dal 12 agosto 2012. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    A differenza dell'art. 23, prevede per la costituzione tardiva del ricorrente una specifica sanzione di inammissibilità.

  • Art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso per la costituzione della parte resistente non è assistito, secondo la sentenza, dalla sanzione dell'inammissibilità. La parte resistente può quindi costituirsi tardivamente, purché siano rispettati i termini per le attività processuali soggette a decadenza.

  • Art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Il deposito di documenti e memorie deve avvenire entro il termine di 20 giorni liberi prima della trattazione. Il mancato rispetto rende inammissibili le memorie o i documenti tardivi, ma non impedisce necessariamente la partecipazione all'udienza e lo svolgimento di mere difese.

  • Art. 24 Costituzione

    La tutela del diritto di difesa impedisce di interpretare la tardiva costituzione della parte resistente come causa automatica di esclusione dalla discussione orale.

  • Art. 17, comma 1, lett. i-bis), D.Lgs. n. 507/1993

    la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso

    La pubblicità proiettata nelle sale cinematografiche e percepibile esclusivamente dagli spettatori è sottratta all'imposta comunale sulla pubblicità; la sentenza ha ritenuto che la medesima fattispecie non possa essere assoggettata neppure al CIMP.

  • Art. 52, D.Lgs. n. 446/1997

    Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi

    I regolamenti comunali possono disciplinare le entrate locali, ma non introdurre nuove fattispecie imponibili o ampliare quelle stabilite dalla legge.

  • Art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997

    La disciplina regolamentare del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari deve rispettare i limiti derivanti dalla legge e non può creare presupposti impositivi ulteriori.

  • Art. 23 Costituzione

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge

    La riserva di legge impedisce ai Comuni di utilizzare il regolamento per assoggettare a tributo una fattispecie non prevista dalla legislazione statale.

  • Art. 119 Costituzione

    I Comuni possono stabilire e applicare tributi ed entrate proprie, ma devono farlo in armonia con la Costituzione e con i principi del sistema tributario.

  • Art. 3 Costituzione

    Richiamato dalla contribuente in relazione al rischio di disparità di trattamento tra Comuni che applicano l'imposta e Comuni che applicano il CIMP; la decisione ha risolto la questione sulla base della riserva di legge e dei limiti dei regolamenti comunali.

  • Art. 53 Costituzione

    Richiamato dalla contribuente in relazione al principio di capacità contributiva; la sentenza non fonda direttamente la decisione su tale parametro.

  • Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione al potere del giudice tributario di disapplicare atti amministrativi illegittimi rilevanti ai fini della decisione.

  • Art. 3, comma 4, del regolamento comunale di Genova sul CIMP

    Non è oggetto di autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico, purché non visibile all'esterno

    La stessa disciplina comunale escludeva la pubblicità interna non visibile dall'esterno, disposizione ritenuta sostanzialmente coincidente con l'esenzione legislativa per la pubblicità nelle sale cinematografiche.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 141/2009

    Ha riconosciuto al CIMP natura tributaria, qualificandolo come variante dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Massime di principio

  • La parte resistente può costituirsi oltre il termine ordinario di 60 giorni previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, perché la norma non prevede espressamente l'inammissibilità automatica.
  • Il mancato rispetto del termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza comporta l'inammissibilità delle memorie e dei documenti tardivi, ma non esclude necessariamente la partecipazione all'udienza né la possibilità di svolgere mere difese orali.
  • La tardiva ammissione di una memoria non determina automaticamente la nullità della sentenza: occorre verificare se il giudice abbia fondato la decisione su eccezioni o produzioni tardive e se vi sia stata una concreta lesione del contraddittorio.
  • Quando un prelievo locale ha natura tributaria, il Comune non può ampliare con regolamento i presupposti dell'imposizione oltre quelli stabiliti dalla legge, in ossequio alla riserva di legge dell'art. 23 Cost.
  • Un'esenzione legislativa riferita a una determinata forma di pubblicità può impedire anche l'applicazione di un canone sostitutivo avente natura tributaria, se il canone colpisce la stessa fattispecie e non esiste una distinta base legale per l'imposizione.
  • Prima di chiedere la disapplicazione del regolamento comunale, è opportuno verificare se il regolamento stesso escluda già la fattispecie contestata: in tal caso il rimborso può essere riconosciuto sulla base della disciplina regolamentare vigente, oltre che dei principi di legge.

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