Sentenza del 20/02/2019 n. 440 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA - Obbligo di contribuzione per i proprietari consorziati - Manutenzione degli impianti irrigui - Beneficio ritratto dall'attività del Consorzio -Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato il sollecito di pagamento relativo ai contributi per opere irrigue dell'anno 2012, pari a 157,60 euro. Ha dedotto la mancata notifica dell'atto presupposto, il difetto di motivazione del sollecito, l'assenza di prova dello svolgimento delle opere e del beneficio diretto e specifico ricevuto dal fondo, nonché l'illegittimità della pretesa per mancata approvazione dei piani di bonifica e per possibile duplicazione di finanziamenti pubblici. Il Consorzio ha sostenuto che il fondo rientrava nel perimetro di contribuenza e che il beneficio consisteva nella disponibilità irrigua, anche potenziale, derivante dalla manutenzione degli impianti consortili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il sollecito e dovuto il contributo. Il sollecito era impugnabile perché rendeva conoscibile una pretesa tributaria concreta, ma non era viziato dalla mancata notifica del precedente invito bonario, trasmesso senza obbligo di notificazione formale. Il difetto di motivazione non ha comportato invalidità, poiché la contribuente aveva dimostrato di conoscere e contestare i presupposti della pretesa, senza provare un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Il piano di classifica risultava regolarmente approvato e il fondo era incluso nel perimetro di contribuenza. È stata ritenuta sufficiente la presunzione di beneficio derivante dalla disponibilità irrigua, spettando alla contribuente una contestazione puntuale e specifica dell'assenza di tale possibilità o dell'errata inclusione del fondo. Il Consorzio aveva inoltre documentato di aver ripartito soltanto le spese sostenute con entrate proprie, detraendo i finanziamenti pubblici. Le spese dei due gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
L'elencazione degli atti impugnabili, pur tassativa, va interpretata in senso estensivo.
È possibile impugnare anche un sollecito o avviso di pagamento non espressamente incluso nell'elenco, quando renda conoscibile una pretesa tributaria concreta e attuale.
Art. 7 della Legge n. 212/2000, Statuto del contribuente
La motivazione dell'atto può essere resa anche mediante rinvio a un altro atto, purché siano indicati gli estremi della sua notificazione o pubblicazione e il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità.
Art. 21 del R.D. n. 215/1933
I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti.
I contributi consortili gravano sugli immobili beneficiati dalle opere di bonifica, secondo le regole di ripartizione applicabili.
Art. 860 del Codice civile
I proprietari dei beni situati entro il perimetro del Comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.
L'obbligo contributivo dipende dal beneficio derivante dalla bonifica e riguarda i proprietari degli immobili ricompresi nel comprensorio.
Art. 10 del R.D. n. 215/1933
Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio della bonifica.
La contribuzione è dovuta dai proprietari che beneficiano delle opere, salvo la parte integralmente finanziata dallo Stato o da altri enti pubblici.
Artt. 3 e 4 della legge regionale Puglia n. 3/2011
Sono tenuti al pagamento i proprietari di immobili situati nel perimetro di contribuenza che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica. Il beneficio comprende anche la disponibilità irrigua; le somme finanziate dalla Regione o da altri enti pubblici devono essere detratte.
Art. 2697 del Codice civile
In presenza di un piano di classifica regolarmente approvato e dell'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, opera una presunzione di beneficio. Il contribuente che nega il beneficio deve fornire una contestazione e una prova specifiche.
R.D. n. 639/1910
Il recupero coattivo delle somme può essere avviato mediante ingiunzione di pagamento; il precedente invito bonario non richiede necessariamente una notificazione formale.
Massime di principio
- L'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e in un piano di classifica regolarmente approvato può fondare la presunzione dell'esistenza del beneficio consortile.
- Per i contributi relativi agli impianti irrigui, il beneficio può consistere nella mera disponibilità o possibilità di accesso al servizio, senza necessità di dimostrare l'utilizzo effettivo dell'acqua.
- Il contribuente che contesta il contributo deve indicare concretamente perché il fondo non può usufruire delle opere irrigue oppure perché è stato erroneamente incluso nel piano di classifica; una contestazione generica può essere respinta.
- Un vizio di motivazione dell'atto non determina automaticamente l'annullamento se il contribuente ha dimostrato di conoscere la pretesa e i suoi presupposti e non prova un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Le spese consortili già coperte da finanziamenti pubblici non possono essere nuovamente ripartite tra i proprietari; tuttavia, chi invoca una duplicazione deve allegarla e provarla con precisione.
- Le sentenze favorevoli ottenute da altri contribuenti non producono automaticamente effetti vincolanti in un diverso giudizio, salvo che ricorrano gli specifici presupposti soggettivi e oggettivi del giudicato.
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