Sentenza del 20/02/2019 n. 141 - Comm. Trib. Prov. Imperia
TRIBUTI LOCALI - IMU - esenzione - art. 7, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 504/92 - immobile - Srl - proprietaria - Associazione culturale - locataria - requisiti soggettivo ed oggettivo - insussistenti - agevolazione - inapplicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015 sostenendo che l'immobile fosse esente dall'IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504/1992, poiché destinato ad attività culturali, assistenziali e ricreative svolte senza scopo di lucro dall'associazione culturale locataria. Il Comune ha contestato l'esenzione rilevando sia l'assenza del requisito soggettivo, poiché la proprietaria era una società di capitali, sia l'assenza del requisito oggettivo, poiché l'immobile non era utilizzato direttamente dalla proprietaria ma da un distinto soggetto conduttore.
La decisione
La Commissione tributaria ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione richiede congiuntamente il requisito soggettivo, consistente nel possesso dell'immobile da parte di un ente non commerciale avente diritto all'agevolazione, e il requisito oggettivo, consistente nell'utilizzo diretto dell'immobile per le attività agevolate. Entrambi i requisiti mancavano: URBS S.r.l. era una società di capitali e non utilizzava direttamente l'immobile, concesso in locazione all'associazione culturale. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 300 euro.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504/1992
Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o culto.
L'esenzione è subordinata alla presenza congiunta del requisito soggettivo, riferito all'ente non commerciale avente diritto, e del requisito oggettivo, costituito dall'utilizzo diretto dell'immobile per una delle attività agevolate.
Art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
La disposizione estende all'IMU le esenzioni previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992.
Art. 73, comma 1, lettera c), TUIR
È richiamata per individuare gli enti non commerciali beneficiari dell'esenzione, categoria nella quale non rientra una società di capitali come una S.r.l.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IMU prevista per gli immobili destinati ad attività istituzionali o culturali non è sufficiente dimostrare che l'immobile sia utilizzato senza scopo di lucro: devono sussistere contemporaneamente i requisiti soggettivo e oggettivo.
- Il proprietario deve appartenere alla categoria degli enti non commerciali ammessi all'agevolazione; una società di capitali, anche se proprietaria di un immobile destinato ad attività sociali o culturali, non può normalmente beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i).
- L'immobile deve essere utilizzato direttamente dal soggetto proprietario o possessore avente diritto all'esenzione. La locazione a un'associazione o a un altro ente non commerciale, anche se il conduttore svolge attività agevolate, non trasferisce automaticamente il beneficio al proprietario.
- L'eventuale collegamento societario o organizzativo tra proprietario e utilizzatore, compresa la presenza dell'associazione quale socio unico, non è sufficiente se i soggetti restano giuridicamente distinti e l'immobile è utilizzato dal conduttore in forza di un contratto di locazione.
- In assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti, l'esenzione è inapplicabile e l'imposta resta dovuta dal proprietario, con possibile condanna alle spese del giudizio in caso di rigetto del ricorso.
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