Sentenza del 20/02/2019 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Imposte ipotecarie e catastali - rinuncia abdicativa - tassazione proporzionale - legittimità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la tassazione di un atto di rinuncia abdicativa, irrevocabile e a titolo gratuito, alla quota di comproprietà di un immobile. L'Ufficio aveva liquidato le imposte ipotecarie e catastali in misura ordinaria, ritenendo non applicabili le agevolazioni prima casa. I contribuenti contestavano la legittimità e la motivazione dell'avviso, sostenendo che la rinuncia non costituisse un trasferimento diretto e chiedendo, in subordine, il riconoscimento dell'agevolazione prima casa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la rinuncia abdicativa a una quota di comproprietà produce effetti economici e giuridici in favore dell'altro comproprietario, il cui patrimonio aumenta, e modifica la sua capacità contributiva. Pertanto, l'atto è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Tuttavia, poiché la rinuncia determina un acquisto con effetti sostanzialmente assimilabili a una donazione e all'acquisto dell'intera proprietà, sono state riconosciute le agevolazioni prima casa. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 131/1986
I contribuenti ne avevano dedotto la violazione e falsa applicazione; la decisione ha comunque ritenuto imponibile l'atto sulla base dei suoi effetti giuridici ed economici.
Art. 53 della Costituzione
L'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto della quota rinunciata modifica la capacità contributiva del beneficiario e giustifica l'imposizione proporzionale.
Normativa sulle agevolazioni prima casa per successioni e donazioni
"successioni e donazioni"
Pur trattandosi di una norma agevolativa normalmente non soggetta a interpretazione estensiva, il beneficio è stato riconosciuto perché la rinuncia abdicativa produce effetti sostanzialmente analoghi a una donazione e all'acquisto di una quota immobiliare.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 3819/2015
"costituisce danno indiretta"
La pronuncia è stata richiamata per qualificare la rinuncia alla quota di comproprietà come fattispecie produttiva di un acquisto indiretto in favore dell'altro comproprietario, con effetti assimilabili alla donazione.
Massime di principio
- La rinuncia abdicativa a una quota di comproprietà immobiliare non è fiscalmente neutra quando determina l'accrescimento della quota degli altri comproprietari.
- Per stabilire il trattamento tributario occorre considerare gli effetti economici sostanziali dell'atto, non soltanto l'assenza di un trasferimento diretto formalizzato tra le parti.
- L'aumento della quota di proprietà del beneficiario può giustificare l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali.
- Quando la rinuncia produce effetti sostanzialmente equivalenti a una donazione o a un acquisto immobiliare, può essere riconosciuta l'agevolazione prima casa se risultano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.
- La rinuncia all'usufrutto non è automaticamente assimilabile alla rinuncia a una quota di comproprietà: la prima normalmente elimina un vincolo sul bene, mentre la seconda determina un incremento patrimoniale valutabile economicamente.
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