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Sentenza

Sentenza del 20/02/2019 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Imposte ipotecarie e catastali - rinuncia abdicativa - tassazione proporzionale - legittimità - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la tassazione di un atto di rinuncia abdicativa, irrevocabile e a titolo gratuito, alla quota di comproprietà di un immobile. L'Ufficio aveva liquidato le imposte ipotecarie e catastali in misura ordinaria, ritenendo non applicabili le agevolazioni prima casa. I contribuenti contestavano la legittimità e la motivazione dell'avviso, sostenendo che la rinuncia non costituisse un trasferimento diretto e chiedendo, in subordine, il riconoscimento dell'agevolazione prima casa.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la rinuncia abdicativa a una quota di comproprietà produce effetti economici e giuridici in favore dell'altro comproprietario, il cui patrimonio aumenta, e modifica la sua capacità contributiva. Pertanto, l'atto è soggetto alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Tuttavia, poiché la rinuncia determina un acquisto con effetti sostanzialmente assimilabili a una donazione e all'acquisto dell'intera proprietà, sono state riconosciute le agevolazioni prima casa. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. 131/1986

    I contribuenti ne avevano dedotto la violazione e falsa applicazione; la decisione ha comunque ritenuto imponibile l'atto sulla base dei suoi effetti giuridici ed economici.

  • Art. 53 della Costituzione

    L'incremento patrimoniale derivante dall'acquisto della quota rinunciata modifica la capacità contributiva del beneficiario e giustifica l'imposizione proporzionale.

  • Normativa sulle agevolazioni prima casa per successioni e donazioni

    "successioni e donazioni"

    Pur trattandosi di una norma agevolativa normalmente non soggetta a interpretazione estensiva, il beneficio è stato riconosciuto perché la rinuncia abdicativa produce effetti sostanzialmente analoghi a una donazione e all'acquisto di una quota immobiliare.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 3819/2015

    "costituisce danno indiretta"

    La pronuncia è stata richiamata per qualificare la rinuncia alla quota di comproprietà come fattispecie produttiva di un acquisto indiretto in favore dell'altro comproprietario, con effetti assimilabili alla donazione.

Massime di principio

  • La rinuncia abdicativa a una quota di comproprietà immobiliare non è fiscalmente neutra quando determina l'accrescimento della quota degli altri comproprietari.
  • Per stabilire il trattamento tributario occorre considerare gli effetti economici sostanziali dell'atto, non soltanto l'assenza di un trasferimento diretto formalizzato tra le parti.
  • L'aumento della quota di proprietà del beneficiario può giustificare l'applicazione proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali.
  • Quando la rinuncia produce effetti sostanzialmente equivalenti a una donazione o a un acquisto immobiliare, può essere riconosciuta l'agevolazione prima casa se risultano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.
  • La rinuncia all'usufrutto non è automaticamente assimilabile alla rinuncia a una quota di comproprietà: la prima normalmente elimina un vincolo sul bene, mentre la seconda determina un incremento patrimoniale valutabile economicamente.

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