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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28546/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatrice)

La controversia

Una società aveva stipulato con una società di leasing un contratto di leasing immobiliare relativo a un immobile sito in Milano. A seguito dell’inadempimento nel pagamento dei canoni, la concedente aveva ottenuto un provvedimento di rilascio coattivo dell’immobile. Nelle more erano stati proposti dall’utilizzatrice e da un terzo due giudizi riuniti, uno in opposizione ex art. 615 c.p.c. e un altro diretto a contestare la legittimità dei tassi di interesse pattuiti nel contratto e in un’appendice. Il Tribunale aveva accertato la pattuizione di un interesse di mora superiore al tasso soglia antiusura e dichiarato la nullità delle clausole sugli interessi, rigettando però la domanda di restituzione. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello principale dell’utilizzatrice e accolto quello incidentale della concedente, ritenendo applicabile la L. n. 124 del 2017 al contratto anche se stipulato prima della sua entrata in vigore. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la società utilizzatrice ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 1526 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che, per i contratti di leasing traslativo risolti prima della L. n. 124 del 2017, doveva applicarsi in via analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà e dunque l’art. 1526 c.c.; ha inoltre lamentato che la corte territoriale avesse ritenuto irrilevante la vendita dell’immobile nelle more del giudizio e non avesse disposto la ripetizione dei canoni già corrisposti, detratto l’equo compenso e l’eventuale penale surrogabile con il ricavato della vendita del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi e il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge. Per i contratti di leasing risolti anteriormente, permane la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica, a quest’ultimo, della disciplina dell’art. 1526 c.c. e senza possibilità di applicare analogicamente l’art. 72-quater l. fall. Poiché la Corte d’appello aveva disatteso tale principio, la sentenza è stata cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1526 c.c.

    Per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell’entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, trova applicazione analogica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, con conseguenze restitutorie e compensative coerenti con tale modello.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Il ricorso è stato incardinato per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140

    La disciplina sul leasing finanziario non ha efficacia retroattiva; il comma 138 opera solo per risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come fondamento dell’opposizione all’esecuzione proposta nel giudizio di merito.

  • art. 72-quater l. fall.

    Non è applicabile analogicamente ai contratti di leasing risolti prima della L. n. 124 del 2017, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dalla L. n. 124 del 2017 sul leasing finanziario non si applica retroattivamente ai rapporti già risolti prima della sua entrata in vigore.
  • Nei contratti di leasing risolti anteriormente alla L. n. 124 del 2017 continua a operare la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo; a quest’ultimo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c.
  • Quando il giudice di merito applica retroattivamente la disciplina del leasing introdotta nel 2017 a un rapporto esaurito prima della sua entrata in vigore, la decisione è cassabile per violazione di legge.
  • Nel leasing traslativo risolto prima della riforma, la regolazione degli effetti della risoluzione deve tener conto dei canoni versati, dell’equo compenso e delle eventuali utilità ricavate dalla riallocazione o vendita del bene, secondo lo schema dell’art. 1526 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLeasing
RamiContratti
IstitutiRisoluzione del contrattoNullitàOnere della prova

Testo integrale

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