Sentenza n. 2348/2026 - Milano, Sezione 5
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 215/2025 del Tribunale di Pavia pubblicata in data 15.04.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 215/2025, nella parte relativa all’attribuzione della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso un ricorso collettivo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia n. 215/2025, che aveva accertato il loro diritto alla carta docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici indicati nella sentenza, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione le carte e a corrispondere i relativi importi. Il giudicato era documentalmente provato. Le ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo risultante dal titolo esecutivo e chiesto l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione. Il TAR ha verificato la proponibilità del ricorso collettivo, in quanto rivolto all’esecuzione di un unitario titolo esecutivo, e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso. L’Amministrazione, pur costituendosi, non ha contestato la mancata ottemperanza. In corso di giudizio, la difesa delle ricorrenti ha dichiarato l’intervenuto adempimento nei confronti di una ricorrente, insistendo per l’altra.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della prima ricorrente, poiché l’Amministrazione aveva adempiuto alla sentenza nei suoi confronti. Quanto alla seconda ricorrente, ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era passato in giudicato, che il ricorso collettivo era proponibile, che era stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni e che l’inadempimento risultava adeguatamente documentato e non contestato dall’Amministrazione. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione, a istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo l’intervento su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e l’esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in complessivi 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; la soccombenza è stata considerata virtuale nei confronti della ricorrente per la quale era cessata la materia del contendere.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La norma costituisce il fondamento del diritto alla carta docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Pavia, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivamente proponibile dopo il decorso del termine dilatorio intercorrente tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’Amministrazione sia tenuta ad adottare atti o porre in essere attività necessarie alla concreta soddisfazione della posizione riconosciuta dal giudicato.
- È proponibile un ricorso collettivo in ottemperanza quando le posizioni dei ricorrenti sono riconducibili a un unitario titolo esecutivo e l’azione mira all’esecuzione del medesimo obbligo amministrativo.
- Prima di proporre il ricorso in ottemperanza deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la notificazione del ricorso.
- Quando l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto a un giudicato è adeguatamente documentato e non viene contestato in giudizio, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata limitatamente alla posizione del ricorrente nei cui confronti l’Amministrazione abbia integralmente adempiuto durante il giudizio, mentre il ricorso resta procedibile e può essere accolto per le altre posizioni non soddisfatte.
- Il commissario ad acta non ha diritto a compenso quando l’attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.
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