Sentenza n. 1061/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 13025 del 14.11.2025, recante la decadenza della concessione demaniale marittima di cui alla licenza n. 1/2010; - di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi inclusi la nota prot. n. 9284 del 29.7.2024, recante la comunicazione di avvio del procedimento, la nota prot. n. 10521 del 30.8.2024, recante l’integrazione della comunicazione di avvio del procedimento, le note di proroga del procedimento del 29.11.2024, del 14.3.2025, del 10.6.2025 e del 5.9.2025, la nota prot. n. 11115 del 29.9.2025, la nota prot. n. 11569 del 10.10.2025, nonché il decreto del Sindaco n. 15 dell’11.10.2024, recante l’attribuzione alla dott.ssa Luigina Bettoni delle funzioni di gestione dell’Area Polizia Locale - Amministrativa - Demografica - Servizi sociali - Protezione civile - Demanio; nonché per la condanna pecuniaria quale risarcimento dei danni subiti, con pronuncia ai sensi dell’art. 34, comma 4 C.p.a. ;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di decadenza dalla concessione demaniale marittima
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di decadenza dalla concessione demaniale marittima, adottato ai sensi dell’art. 47 cod. nav., deducendo: incompetenza e conflitto di interessi dell’organo emanante; violazione delle garanzie partecipative, poiché diversi addebiti erano stati contestati per la prima volta nel provvedimento finale; difetto di istruttoria e motivazione per l’omessa valutazione delle deduzioni procedimentali; consumazione del potere sanzionatorio per l’adozione dell’atto oltre il termine di 90 giorni indicato dal Comune e dopo plurime proroghe tardive, immotivate e non conformi alla disciplina della sospensione dei termini; infondatezza degli addebiti sostanziali; contraddittorietà del dispositivo quanto al termine per la restituzione e al subentro del Comune; abuso del diritto. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento del danno d’immagine e patrimoniale derivante dalla perdita di iscrizioni associative. Le amministrazioni statali costituite hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di La Spezia e della Guardia di Finanza, estromettendoli dal giudizio, poiché l’azione impugnatoria riguardava esclusivamente atti comunali e la domanda risarcitoria era stata proposta soltanto contro il Comune. Nel merito, applicando il criterio della ragione più liquida, ha accolto il quarto e il secondo motivo. Ha ritenuto perentorio il termine di conclusione del procedimento di decadenza, sia per la natura sanzionatoria del procedimento sia perché il Comune si era autovincolato al termine di 90 giorni. Il termine decorreva dal 29 luglio 2024 e scadeva il 27 ottobre 2024, oppure, nella prospettiva più favorevole all’amministrazione, dal 30 agosto 2024 e scadeva il 28 novembre 2024. Le successive proroghe erano state adottate dopo la scadenza del termine e non potevano prorogare o sospendere un termine già consumato; inoltre, la disciplina dell’art. 2, comma 7, l. 241/1990 consente una sola sospensione, entro limiti specifici, non reiterate sospensioni per la generica complessità dell’istruttoria. Ne conseguiva la consumazione del potere sanzionatorio e l’illegittimità della decadenza adottata il 14 novembre 2025. Il TAR ha inoltre ravvisato la violazione dell’art. 47, comma 3, cod. nav., poiché il provvedimento finale aveva introdotto per la prima volta contestazioni relative a obblighi derivanti dall’atto suppletivo e a prescrizioni di sicurezza, impedendo al concessionario di interloquire previamente. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il ricorrente non aveva provato l’an del danno, onere non superato neppure mediante la richiesta di liquidazione secondo criteri da indicare ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi accolto limitatamente all’annullamento dell’atto di decadenza e respinto quanto al risarcimento; spese compensate.
Norme richiamate
art. 47 cod. nav.
La decadenza dalla concessione demaniale marittima ha natura sanzionatoria e deve rispettare le garanzie partecipative, con previa contestazione degli addebiti e possibilità di interlocuzione del concessionario.
art. 2 l. 241/1990
Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è perentorio; nel caso concreto il termine era inoltre stato fissato in 90 giorni dal Comune mediante autovincolo.
art. 2, comma 6, l. 241/1990
Il termine decorreva dalla comunicazione di avvio del procedimento del 29 luglio 2024, con scadenza dopo 90 giorni.
art. 2, comma 7, l. 241/1990
La sospensione del termine è ammessa una sola volta, per un massimo di 30 giorni e per l’acquisizione di specifiche informazioni o certificazioni; non può essere utilizzata per reiterate proroghe fondate sulla generica complessità del procedimento.
artt. 7 e seguenti l. 241/1990
Gli addebiti posti a fondamento del provvedimento finale devono essere previamente comunicati, così da consentire la partecipazione procedimentale dell’interessato.
art. 34, comma 4, c.p.a.
La richiesta di liquidazione del danno mediante indicazione dei criteri non esonera il ricorrente dalla prova dell’esistenza del danno, cioè dell’an debeatur.
artt. 24, 97 e 111 Cost.
Sono richiamati a fondamento della natura perentoria del termine dei procedimenti sanzionatori e del criterio decisorio della ragione più liquida, quale espressione delle garanzie di difesa, imparzialità, buon andamento e giusto processo.
Massime di principio
- Il procedimento di decadenza da una concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 47 cod. nav. ha natura sanzionatoria; in assenza di una disciplina speciale, si applica il termine di conclusione previsto dall’art. 2 l. 241/1990, avente natura perentoria a garanzia del concessionario.
- Quando l’amministrazione indica nell’avviso di avvio un termine di conclusione del procedimento, tale termine costituisce un autovincolo amministrativo e, se riferito a un procedimento sanzionatorio, deve essere rispettato; la sua scadenza comporta la consumazione del potere e rende illegittimo il provvedimento finale tardivo.
- Una proroga o sospensione del termine procedimentale adottata dopo la scadenza del termine perentorio non può produrre effetti sananti o riattivare il potere amministrativo ormai consumato.
- L’art. 2, comma 7, l. 241/1990 non consente reiterate sospensioni motivate dalla generica complessità dell’istruttoria: la sospensione è ammessa una sola volta, entro il limite previsto dalla legge e per l’acquisizione di specifiche informazioni o certificazioni non già disponibili all’amministrazione.
- Nel procedimento di decadenza da una concessione demaniale, gli addebiti posti a fondamento della decisione devono essere previamente contestati al concessionario; la contestazione per la prima volta nel provvedimento finale viola le garanzie partecipative previste dall’art. 47, comma 3, cod. nav. e comporta l’illegittimità dell’atto.
- La domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. richiede comunque la prova dell’esistenza del danno; la richiesta al giudice di fissare i criteri di liquidazione non sostituisce la dimostrazione dell’an debeatur.
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