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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37331/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello cautelare contro l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia (27/05/2022) che non aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari. La difesa contestava: (i) la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando che il quadro indiziario era stato ridimensionato (da partecipazione a associazione mafiosa a concorso esterno e con esclusione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 per la tentata estorsione); (ii) la mancata considerazione, da parte del giudice dell'appello cautelare, degli esiti dell'istruttoria dibattimentale e degli atti trasmessi; (iii) l'errata valutazione delle esigenze cautelari nonostante la lunga durata della misura (quasi quattro anni), l'assenza di violazioni delle prescrizioni e le autorizzazioni concesse per spostamenti; (iv) l'omessa valutazione dell'adeguatezza di misure meno gravose (obbligo di dimora in altro Comune) in rapporto al principio del minor sacrificio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il primo motivo è aspecifico (mancanza di precisa individuazione degli elementi dell'imputazione evocata); il secondo motivo è carente di specificità rispetto alla valutazione della gravità indiziaria; il terzo e quarto motivo erano privi di interesse per la sopravvenuta sostituzione della misura cautelare (sostituita con obbligo di presentazione alla p.g. a decorrere dall'8/05/2023). In ogni caso la Corte ha ritenuto che la valutazione compiuta dal Tribunale del riesame, seppur sintetica, non fosse manifestamente illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Principio di partecipazione al reato: richiamato come titolo cautelare connesso alle contestazioni iniziali.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Disciplina dell'associazione di tipo mafioso; elemento centrale nella qualificazione delle contestazioni e nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • Codice penale, art. 416-bis, comma 1

    Circostanza aggravante richiamata rispetto alla tentata estorsione e poi esclusa nel giudizio di merito; la sua esclusione è stata oggetto di doglianza sulla valutazione cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Norma procedurale richiamata dalla difesa in relazione ai motivi di impugnazione sulle misure cautelari; la Corte ha ritenuto i rilievi aspecifici.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Richiamato in relazione alla contestazione sull'adeguatezza della misura e al principio del minor sacrificio; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Codice di procedura penale, art. 299

    Richiamato dagli argomenti di impugnazione (vizio di motivazione); la Corte ha riscontrato carenze di specificità nei motivi dedotti.

  • Codice di procedura penale, art. 310

    Richiamato con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio dibattimentale; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato elementi concreti in contrasto con la valutazione del riesame.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 3

    Base normativa per la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata dalla Corte per valutare profili di colpa del ricorrente.

  • Giurisprudenza costituzionale, Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13/06/2000

    Richiamata come principio interpretativo in tema di oneri sanzionatori per ricorsi inammissibili; utilizzata dalla Corte per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici: è necessario indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che si ritengono censurabili; motivi generici o aspecifici sono inammissibili.
  • La sopravvenuta sostituzione o attenuazione della misura cautelare può determinare la carenza di interesse del ricorso cautelare, rendendolo inammissibile.
  • La Corte di Cassazione non è sede di riequilibrio libero dei fatti: può censurare valutazioni giurisdizionali solo per vizi di diritto, contraddittorietà manifesta o illogicità evidente della motivazione.
  • Quando nel giudizio di merito emergono riqualificazioni dell'imputazione (es. esclusione di aggravanti o diversa qualificazione del reato), il ricorrente deve esplicitare come tali novità incidano concretamente sulla valutazione delle esigenze cautelari.
  • Rischio di sanzioni economiche: proposte di ricorso carenti o colpevoli nella determinazione della causa di inammissibilità possono dar luogo a condanna ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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