Ordinanza n. 1806/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 26.03.2026, prot. comunale n. 0013346 del 27.03.2026, acquisita al prot. consortile n. 5073/2026, del Commissario Straordinario del Comune di Saviano avente ad oggetto “Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della salute e dell’incolumità pubblica mediante interventi urgenti di messa in sicurezza di aree di proprietà del demanio idrico regionale”, con la quale è stato ordinato anche al Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, unitamente alla Regione Campania, rispettivamente in qualità di “organo strumentale per la manutenzione degli alvei” (Consorzio) e di “soggetto obbligato proprietario del demanio idrico regionale” (Regione Campania), ciascuno per la propria competenza, di “provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei attraversanti il Territorio Comunale secondo le risultanze dei sopralluoghi della Polizia Locale e del Responsabile del Settore Ambiente ed Ecologia”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente con cui il Commissario straordinario del Comune ha imposto al Consorzio di bonifica e alla Regione Campania interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei dei Regi Lagni
Esito
Favorevole al ricorrente (ente strumentale)
La controversia
Il Consorzio ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Commissario straordinario del Comune di Saviano per la messa in sicurezza di aree appartenenti al demanio idrico regionale. L'atto qualificava il Consorzio quale organo strumentale per la manutenzione degli alvei e la Regione quale proprietaria obbligata del demanio idrico regionale, imponendo a ciascuno, per quanto di competenza, di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Dal testo emergono, in sede cautelare, censure relative all'insussistenza dei presupposti del potere extra ordinem, poiché la problematica manutentiva era nota almeno dal 2023, derivava da un progressivo deficit di manutenzione ed era quindi prevedibile; alla violazione dei canoni di necessità, proporzionalità e adeguatezza; all'utilizzo dell'ordinanza per definire in modo unilaterale e tendenzialmente stabile il riparto delle competenze tra amministrazioni, anziché per fronteggiare un pericolo attuale, circoscritto e temporaneo; nonché all'imposizione urgente di oneri organizzativi, finanziari e di personale il cui fondamento risultava controverso. Le criticità degli alvei apparivano inoltre riferibili anche alla presenza di rifiuti, come risultante dagli atti istruttori comunali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e, in sede cautelare, ha accolto l'istanza del Consorzio. Ha rilevato che le ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000, presuppongono situazioni eccezionali e imprevedibili, non fronteggiabili con strumenti ordinari e tali da richiedere un intervento immediato. Nel caso concreto, la conoscenza della problematica manutentiva fin dal 2023, la natura progressiva e risalente dell'accumulo di vegetazione e detriti e la necessità di attività ordinarie e straordinarie di manutenzione escludevano prima facie l'eccezionalità e imprevedibilità. Il giudice ha inoltre ravvisato che l'ordinanza sembrava perseguire non la gestione temporanea di un pericolo attuale e circoscritto, ma la stabile definizione unilaterale del riparto di competenze tra amministrazioni, finalità estranea al potere extra ordinem e da affrontare mediante gli strumenti ordinari e la leale collaborazione istituzionale. Ha riconosciuto il grave pregiudizio derivante dall'imposizione immediata di un servizio implicante programmazione di risorse finanziarie e umane al di fuori degli ordinari strumenti di pianificazione. Il bilanciamento degli interessi è stato ritenuto favorevole alla sospensione, poiché la tutela della pubblica incolumità resta affidata agli strumenti ordinari e all'azione concertata delle amministrazioni competenti. Gli effetti dell'ordinanza impugnata sono stati quindi sospesi; l'udienza pubblica è stata fissata al 12 gennaio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 267/2000
Il potere di ordinanza contingibile e urgente richiede, secondo il principio richiamato dal giudice, una situazione eccezionale e imprevedibile, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari, e non può essere utilizzato per esigenze prevedibili e permanenti.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Anche il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza pubblica è subordinato alla necessità di intervenire immediatamente in presenza di situazioni eccezionali e imprevedibili, non risolvibili con i mezzi ordinari.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il potere di ordinanza contingibile e urgente può essere esercitato soltanto in presenza di una situazione eccezionale e imprevedibile, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari e richiedente un intervento immediato; non può essere impiegato per esigenze prevedibili, permanenti o derivanti da un deficit manutentivo progressivo e risalente.
- Un'ordinanza contingibile e urgente non può essere utilizzata per imporre in via tendenzialmente stabile e unilaterale un riparto di competenze o di oneri tra amministrazioni pubbliche; le controversie istituzionali tra diversi livelli di governo devono essere affrontate mediante gli strumenti ordinari e il principio di leale collaborazione.
- Quando l'intervento imposto con ordinanza d'urgenza richiede la stabile organizzazione di servizi e la programmazione di risorse finanziarie e umane, tale contenuto è incompatibile, almeno prima facie, con una misura extra ordinem temporanea destinata a fronteggiare un pericolo attuale e circoscritto.
- In sede cautelare, la sospensione dell'ordinanza è giustificata dal grave pregiudizio derivante dall'imposizione immediata di oneri organizzativi e finanziari controversi, quando la tutela dell'incolumità pubblica può comunque essere assicurata attraverso gli strumenti ordinari e l'azione concertata delle amministrazioni competenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 296/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 297/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →