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Sentenza

Sentenza n. 1336/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 942 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 22 luglio 2025 e passata in giudicato. Tale pronuncia aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione e oltre alle spese di lite, in conseguenza dell’accertamento del diritto della docente all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 25 luglio 2025 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dimostrato di avere adempiuto né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante il rilascio della Carta del docente e l’accredito dell’importo di 1.000 euro relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, nonché delle spese di lite e degli accessori dovuti. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario si attivi su istanza della ricorrente e provveda entro ulteriori 60 giorni. Sono state poste a carico dell’amministrazione le spese di lite, liquidate in 200 euro oltre accessori, spese forfettarie e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto ammissibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • l. 107/2015

    Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto nel giudicato azionato, relativo alla Carta del docente.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione

    È stato richiamato quale criterio per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sulle somme dovute sino all’effettiva attribuzione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    previa distrazione in favore del legale di parte ricorrente ... dichiaratosi antistatario

    È stato richiamato per la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    previa distrazione in favore del legale di parte ricorrente ... dichiaratosi antistatario

    È stato richiamato congiuntamente all’art. 39, comma 1, c.p.a. per disporre la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale passato in giudicato contiene una condanna pecuniaria dell’amministrazione e, dopo la notificazione del titolo, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge senza che l’amministrazione abbia dimostrato l’adempimento.
  • In presenza di una condanna giudiziale definitiva relativa all’attribuzione di un beneficio amministrativo, l’amministrazione deve adottare tutti gli atti materiali e provvedimentali necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, compreso l’accredito delle somme dovute e degli accessori maturati fino all’effettiva attribuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell’amministrazione dell’avvenuto pagamento o di altri fatti modificativi o estintivi del credito, unitamente all’assenza di prova dell’adempimento, consente di ordinare l’esecuzione coattiva del titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi in caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, anche prevedendo la facoltà di delega degli adempimenti esecutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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