Sentenza n. 1587/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento e mancata corresponsione dello scatto convenzionale previsto per il personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in servizio presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, aveva iniziato la carriera nei ruoli direttivi e dirigenziali il 5 febbraio 1990 ed era stato nominato primo dirigente con decorrenza dal 1° luglio 2023. L’Amministrazione non gli aveva riconosciuto, da tale data, lo scatto convenzionale previsto dall’art. 211, comma 2, del d.lgs. 217/2005, ritenendo che l’anzianità maturata nel ruolo direttivo non potesse essere utilizzata ai fini dello scatto spettante nel ruolo dirigenziale. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto allo scatto e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata ha prospettato una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., lamentando una disparità di trattamento rispetto ai dirigenti che avevano maturato lo scatto di anzianità retributiva dei ventisei anni. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile al ricorrente l’art. 211, comma 2, del d.lgs. 217/2005. La disposizione attribuisce al primo dirigente uno scatto convenzionale dopo ventisei anni di servizio effettivo maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti. Secondo il Collegio, l’avverbio “complessivamente” impone di considerare unitariamente l’anzianità maturata nei due ruoli e attribuisce effetto neutro al transito dalla carriera direttiva a quella dirigenziale, senza azzerare l’anzianità già acquisita. Né il dato letterale né quello sistematico consentono di imporre al dirigente, dopo la promozione, un nuovo autonomo periodo di anzianità nel ruolo dirigenziale. Tale interpretazione è coerente con la funzione dello scatto, volto a valorizzare l’esperienza maturata nel corso della carriera, e con il fatto che l’anzianità nel ruolo direttivo costituisce già presupposto per l’accesso alla dirigenza. Il riassorbimento o l’azzeramento dello scatto al momento della promozione trasformerebbe l’avanzamento di carriera in una penalizzazione economica, in contrasto con i principi di ragionevolezza ed equità retributiva e con il divieto di reformatio in peius nel pubblico impiego, in assenza di un’espressa previsione normativa. È stata quindi dichiarata assorbita la questione di legittimità costituzionale. Il diritto allo scatto è stato riconosciuto con decorrenza dal 1° luglio 2023, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre agli interessi sui singoli ratei e, solo ove superiore, all’eventuale differenziale di rivalutazione. L’Amministrazione è stata onerata di adeguare il trattamento stipendiale e corrispondere gli arretrati entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 211 d.lgs. 217/2005
“Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.”
Ai fini dello scatto convenzionale spettante al primo dirigente deve essere computata unitariamente l’anzianità effettiva maturata complessivamente nei ruoli direttivi e dirigenziali. Il passaggio al ruolo dirigenziale non azzera l’anzianità precedentemente maturata.
art. 148, comma 1, d.lgs. 217/2005
L’anzianità minima maturata nel ruolo direttivo necessaria per la valutazione ai fini dell’accesso alla dirigenza conferma la continuità e la valorizzazione dell’esperienza acquisita nella carriera direttiva.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente è stata assorbita, poiché il diritto è stato riconosciuto mediante interpretazione della disposizione conforme ai principi di ragionevolezza ed equità retributiva.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Sui crediti di lavoro spettano gli interessi calcolati sulla somma nominale secondo i tassi applicabili alla scadenza dei singoli ratei; la rivalutazione spetta soltanto per l’eventuale differenza eccedente gli interessi.
Massime di principio
- Quando una disposizione attribuisce al primo dirigente uno scatto convenzionale dopo un determinato periodo di servizio effettivo maturato complessivamente nei ruoli direttivi e dirigenziali, il requisito deve essere calcolato sommando l’anzianità maturata in entrambi i ruoli, senza azzeramento conseguente alla promozione.
- Il passaggio dalla carriera direttiva a quella dirigenziale non può determinare il riassorbimento o la perdita dell’anzianità rilevante ai fini di uno scatto retributivo fondato sull’esperienza complessivamente maturata, salvo un’espressa previsione normativa in senso contrario.
- L’interpretazione di una disciplina retributiva del pubblico impiego che trasformi la progressione di carriera in una penalizzazione economica deve essere disattesa quando contrasti con la finalità della norma, con i principi di ragionevolezza ed equità retributiva e con il divieto di reformatio in peius.
- In caso di riconoscimento giudiziale di differenze retributive relative a crediti di lavoro pubblico, gli interessi decorrono sui singoli ratei dalla rispettiva scadenza; la rivalutazione monetaria è dovuta soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi.
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