Sentenza del 07/07/2020 n. 462 - Comm. Trib. Prov. Torino
La notifica di una cartella esattoriale via PEC mediante l'uso del file in formato PDF è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso ed è pienamente legittima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale effettuata tramite PEC mediante l'invio di un file in formato PDF, sostenendo presumibilmente carenze di autenticità, integrità o mancata equiparazione del PDF al documento informatico firmato digitalmente
La decisione
il giudice ha ritenuto che la notifica via PEC mediante il file in formato PDF sia idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso e pienamente legittima. È stato affermato che la trasmissione di un PDF tramite PEC rispetta l'art. 19‑bis L. 53/1994 e che il file PDF, se idoneo a garantire integrità e provenienza, può essere equiparato, ai fini della validità della notifica tramite PEC, al file P7M. Rimane in capo all'organo giudicante la valutazione caso per caso circa l'idoneità di ogni documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio. La firma digitale è stata considerata equivalente alla firma autografa ai fini della prova.
Norme richiamate
art. 19‑bis L. 53/1994
prevede e legittima la notifica via PEC; la trasmissione di documenti tramite PEC rientra nel sistema normativo della notificazione elettronica
art. 14 D.Lgs. n. 159/2015
richiama regole sull'uso dei mezzi informatici nelle comunicazioni/atti amministrativi e sulle modalità di attestazione di conformità e provenienza dei documenti elettronici
D.P.R. n. 68/2005
norme tecniche e procedurali collegabili alla gestione elettronica dei documenti e alla validità delle notifiche effettuate con strumenti informatici
Allegati n. 1 e 2 DPCM 13 novembre 2014
specifiche tecniche e formali relative ai documenti informatici e alle modalità di firma elettronica/pec cui attenersi per garantirne validità e integrità
art. 20 comma 1‑bis D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
stabilisce criteri sulla forma e sulla validità dei documenti informatici nell'azione della PA; rilevanza della valutazione giudiziale sull'idoneità del documento informatico
artt. 20, 22, 23‑bis, 23‑ter, 40 comma 1, 41 comma 2, 71 comma 1 Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
artt. 20, 22, 23‑bis, 23‑ter, 40(1), 41(2), 71(1)
complesso normativo che disciplina il valore probatorio, le firme elettroniche, la conservazione e la gestione dei documenti informatici; indica che la firma digitale e le modalità tecniche previste garantiscono l'equivalenza con la forma scritta e la firma autografa ove siano rispettati i requisiti tecnici e di conservazione
Massime di principio
- La notifica tramite PEC è legittima se il messaggio e gli allegati garantiscono integrità e attestano la provenienza: il giudice valuterà caso per caso l'idoneità del documento informatico a soddisfare la forma scritta.
- Un file PDF trasmesso via PEC può essere considerato valido, purché sia possibile dimostrare la sua integrità e provenienza (es. ricevute PEC, metadati, firma digitale o altre garanzie tecniche).
- Per massimizzare la prova, è preferibile usare documenti digitalmente firmati (p7m o PDF con firma qualificata) e conservazione sostitutiva secondo le regole tecniche: ciò riduce i margini di contestazione.
- Se si contesta una notifica via PEC, le linee di attacco più efficaci sono dimostrare l'assenza di ricevute PEC idonee, la manomissione del documento, l'inidoneità del formato a garantire la forma scritta o l'assenza della firma digitale quando richiesta.
- La giurisprudenza tende a riconoscere rilevanza probatoria alla firma digitale e alla PEC come strumenti equivalenti alla tradizionale firma/autentica cartacea, purché rispettino le prescrizioni normative e tecniche applicabili.
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