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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2964

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2964 della Commissione, del 29 novembre 2024, che approva i prodotti di reazione dell’acido borico con la didecilammina e l’ossido di etilene (betaina polimerica) come principio attivo esistente ai fini del loro uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la betaina polimerica come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 8, in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche, soprattutto per la protezione di utilizzatori, ambiente e filiera alimentare, e comporta anche obblighi di etichettatura per gli articoli trattati. La sostanza è qualificata come candidato alla sostituzione, con conseguenze sulla valutazione comparativa in sede di autorizzazione dei biocidi. L’approvazione decorre dal 1° giugno 2026 e scade il 31 maggio 2036.

Approvazione, ai fini del regolamento biocidi, dei prodotti di reazione dell’acido borico con la didecilammina e l’ossido di etilene (betaina polimerica) come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai biocidi del tipo di prodotto 8, vale a dire ai preservanti del legno, nonché agli articoli trattati con tali biocidi o che li contengono, quando il principio attivo è la betaina polimerica (prodotti di reazione dell’acido borico con la didecilammina e l’ossido di etilene). L’approvazione riguarda l’immissione sul mercato e l’uso di tali biocidi nell’Unione, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Restano ferme le condizioni specifiche dell’allegato, incluse prescrizioni per l’autorizzazione del prodotto, l’etichettatura degli articoli trattati e la valutazione dei rischi ambientali e alimentari; la sostanza è inoltre qualificata come candidato alla sostituzione.

Approvazione della betaina polimerica per i biocidi del tipo 8

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2964 approva i prodotti di reazione dell’acido borico con la didecilammina e l’ossido di etilene, denominati betaina polimerica, come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 8. Il testo si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e dà attuazione alla valutazione tecnica svolta a livello dell’Unione, anche alla luce del parere del comitato sui biocidi dell’ECHA.

Contesto e motivazione dell’atto

Il considerando ricostruisce il percorso di valutazione del principio attivo, già inserito nell’elenco dei principi attivi esistenti da esaminare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La sostanza era stata oggetto di valutazione da parte della Grecia, quale Stato membro relatore, e successivamente di esame tecnico presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche. La Commissione rileva che, per effetto dell’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze la cui valutazione sia stata completata entro il 1° settembre 2013 devono essere valutate secondo le condizioni sostanziali della direttiva 98/8/CE.

Esito della valutazione scientifica

L’Agenzia ha concluso che i biocidi di tipo 8 contenenti la betaina polimerica possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate specifiche prescrizioni d’uso. Il regolamento recepisce tale esito e approva il principio attivo, ma non in modo incondizionato: l’approvazione è subordinata alle prescrizioni riportate nell’allegato, comprese misure particolari per l’uso industriale e per la gestione degli articoli trattati.

Qualificazione come candidato alla sostituzione

Il testo precisa che la betaina polimerica soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente e tossica ai sensi dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Ne deriva la qualificazione come principio attivo candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Questa qualifica comporta, in particolare, che le autorità competenti debbano svolgere una valutazione comparativa quando esaminano domande di autorizzazione o rinnovo di biocidi contenenti la sostanza, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Condizioni di approvazione e gestione del rischio

L’allegato stabilisce che, nella valutazione del prodotto biocida, occorre prestare particolare attenzione:

  • alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del principio attivo a livello UE;
  • agli utilizzatori industriali e professionali;
  • all’impianto di depurazione delle acque reflue, alle acque superficiali, ai sedimenti, al suolo e alle acque sotterranee per le classi di utilizzo 1 e 2 del legno.

Per l’impregnazione e la conservazione industriali del legno destinato alle classi di utilizzo 1 e 2, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza dei prodotti autorizzati devono indicare che:

  • tutti i processi di applicazione industriale avvengono in un’area isolata su supporti rigidi impermeabili, con sistemi di contenimento per evitare il deflusso e con un sistema di recupero, ad esempio un pozzetto;
  • devono essere adottate misure per impedire il rilascio nell’ambiente dell’acqua di lavaggio derivante dalla pulizia di pavimenti, vasche e contenitori;
  • subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in luogo riparato e/o su supporti rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo, nelle fognature o nelle acque, e gli eventuali residui, incluse se del caso acque e/o suolo contaminati, devono essere raccolti per riutilizzo o smaltimento.

Articoli trattati e residui in alimenti o mangimi

L’allegato prevede che le autorità competenti degli Stati membri o, in caso di autorizzazione dell’Unione, la Commissione, specifichino nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da riportare sull’etichetta degli articoli trattati, in applicazione dell’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

È inoltre richiesto che, per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, sia valutata la necessità di fissare o modificare livelli massimi di residui o limiti massimi di residui secondo il regolamento (CE) n. 470/2009 o il regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio adeguate affinché tali limiti non siano superati.

Dati identificativi e requisiti tecnici del principio attivo

L’allegato riporta i dati essenziali della sostanza: nome comune betaina polimerica, denominazione IUPAC prodotti di reazione dell’acido borico con la didecilammina e l’ossido di etilene, numero CAS 214710-34-6, numero CE non disponibile, purezza minima valutata del 100% peso/peso. La sostanza è qualificata come UVCB, cioè sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotto di una reazione complessa o materiale biologico.

Durata dell’approvazione e decorrenza

La data di approvazione è fissata al 1° giugno 2026 e la data di scadenza al 31 maggio 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto 8

I prodotti di reazione dell’acido borico con la didecilammina e l’ossido di etilene (betaina polimerica) sono approvati come principio attivo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, alle condizioni fissate nell’allegato (articolo 1).

Durata dell’approvazione

L’allegato fissa la data di approvazione al 1° giugno 2026 e la data di scadenza al 31 maggio 2036, quindi per un periodo di 10 anni.

Qualificazione come candidato alla sostituzione

La betaina polimerica è considerata un principio attivo candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012, in quanto ritenuta sostanza molto persistente e tossica ai sensi dell’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

Nella valutazione del prodotto devono essere esaminati con particolare attenzione: esposizioni, rischi ed efficacia per gli usi non considerati nella valutazione del principio attivo; utilizzatori industriali e professionali; impatto su impianti di depurazione, acque superficiali, sedimenti, suolo e acque sotterranee per le classi di utilizzo 1 e 2.

Prescrizioni operative per l’uso industriale del legno

Per l’impregnazione e la conservazione industriali del legno destinato alle classi di utilizzo 1 e 2, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare che i processi di applicazione avvengono in area isolata con supporti rigidi impermeabili, sistemi di contenimento e recupero, misure per evitare il rilascio dell’acqua di lavaggio nell’ambiente, e che il legno trattato va conservato in luogo riparato o su supporti impermeabili con raccolta dei residui per riutilizzo o smaltimento.

Informazioni obbligatorie sugli articoli trattati

Le autorità competenti degli Stati membri o, per un’autorizzazione dell’Unione, la Commissione, devono specificare nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati, conformemente all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, deve essere valutata la necessità di stabilire o modificare limiti massimi di residui ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio per evitare superamenti.

Etichettatura degli articoli trattati

La persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con betaina polimerica o che la contiene deve garantire che l’etichetta rechi le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicaambienteetichettatura dei prodotti

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