Sentenza n. 2017/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 12 giugno 2026 di ammissione del richiedente al sistema di accoglienza, motivato con l’indisponibilità di posti e con la priorità riconosciuta ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia il 3 novembre 2025, aveva manifestato il 29 gennaio 2026 la volontà di chiedere protezione internazionale e aveva formalizzato la domanda con modello C3 il 30 gennaio, dichiarando la propria indigenza. Non era stato inserito nel sistema di accoglienza e aveva trovato alloggio temporaneo in un dormitorio, poi vivendo in una sistemazione di fortuna. Dopo un precedente ricorso avverso il silenzio della Prefettura e un decreto cautelare che le aveva ordinato di provvedere entro cinque giorni, la Prefettura ha respinto l’istanza il 12 giugno 2026 per indisponibilità di posti, richiamando la priorità per chi era giunto a seguito di salvataggi in mare. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 17 e 18 della direttiva 2013/33/UE e degli artt. 1, comma 2, 9 e 11 del d.lgs. 142/2015, sostenendo che la priorità prevista dall’art. 8, comma 2-bis, del decreto non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti e che, in caso di temporanea indisponibilità di posti ordinari o straordinari, l’art. 11, comma 2-bis, impone di individuare strutture provvisorie. Ha inoltre chiesto l’ammissione al sistema e il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nel mancato pocket money di € 2,50 al giorno dal 29 gennaio 2026 sino all’effettivo inserimento, assumendo la colpa dell’Amministrazione per l’inerzia iniziale e per il diniego fondato sulla sola indisponibilità di posti. Il Ministero ha sostenuto che non sussistesse un obbligo di predisporre misure straordinarie in assenza di posti e che la disciplina interna non contrastasse con il diritto dell’Unione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il diniego perché l’indisponibilità di posti nelle strutture ordinarie non esonera la Prefettura dall’obbligo di assicurare l’accoglienza: l’art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. 142/2015 prevede soluzioni provvisorie per il tempo necessario. La priorità per chi è giunto a seguito di salvataggio in mare, introdotta dall’art. 8, comma 2-bis, non elimina il principio per cui l’accoglienza va garantita a tutti i richiedenti protezione internazionale, né abroga le misure straordinarie contemplate dall’art. 11. La Prefettura, inoltre, si era limitata a invocare la carenza di posti senza contestare le circostanze di indigenza e precarietà dedotte dal ricorrente né indicare ulteriori ragioni ostative; spettava all’Amministrazione verificare il possesso dei requisiti di legge. Il TAR ha quindi annullato il diniego e ordinato l’ammissione del ricorrente al sistema di accoglienza, confermando l’ordine già impartito in sede monocratica. Ha accolto anche la domanda risarcitoria: la mancata tempestiva erogazione delle misure, dovute dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione, integra colpa dell’Amministrazione. Il danno è stato limitato al periodo dal 29 gennaio al 12 giugno 2026, per 103 giorni, liquidato in € 257,50 (€ 2,50 al giorno), oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo e senza rivalutazione. Il risarcimento per il periodo successivo al diniego è stato escluso perché il ricorrente ha lasciato decorrere 89 giorni prima di notificare il ricorso, potendo evitare l’aggravamento del danno con l’ordinaria diligenza. Nessuna statuizione sulle spese di lite, in ragione della soccombenza di un’Amministrazione statale e dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; il compenso del difensore sarà liquidato con separato decreto.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 60 c.p.a.
art. 11, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
la mancanza di posti disponibili nelle strutture deputate all’accoglienza non può giustificare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione, tanto più se si considera che ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 142/2015, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi, devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.
La temporanea indisponibilità di posti nei centri ordinari non legittima il diniego dell’accoglienza: il Prefetto deve individuare soluzioni provvisorie idonee per garantire l’accesso a una struttura.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015
tale novella mirata a garantire “con priorità” l’accoglienza “a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare” - non incide sul principio secondo il quale l’accoglienza dev’essere garantita a tutti coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale.
La priorità accordata ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto all’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale.
art. 9, d.lgs. 142/2015
Difatti non è stato abrogato l’art. 11 del d.lgs. n. 142/2015, il quale prevede “misure straordinarie di accoglienza” per il caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri di accoglienza ordinari.
L’art. 11, che contempla misure straordinarie in caso di esaurimento temporaneo dei posti ordinari, resta applicabile nonostante la previsione della priorità di cui all’art. 8, comma 2-bis.
art. 31, comma 3, c.p.a.
ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione posto che compete all’Amministrazione”
Il giudice può pronunciarsi direttamente sulla fondatezza della pretesa nei casi di attività vincolata o quando non residuino margini discrezionali e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori amministrativi; nel caso concreto, l’assenza di ragioni ostative valide nel diniego ha consentito di ordinare l’ammissione.
art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015
la mancata tempestiva concessione delle misure di accoglienza, che integra la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015, secondo cui “Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”.
Le misure di accoglienza si applicano dal momento in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale; il ritardo nell’erogazione può dunque fondare il risarcimento del danno.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Trova, quindi, applicazione l’art. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a., in base al quale “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
Nel quantificare il danno il giudice considera il comportamento complessivo delle parti ed esclude le conseguenze dannose che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza, anche attivando gli strumenti di tutela disponibili.
art. 1227, comma 2, c.c.
Infatti, al riconoscimento dell’ulteriore periodo (che va dall’emanazione di detto provvedimento all’erogazione delle misure di accoglienza) osta il principio di diritto positivizzato nell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., secondo il quale “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Il risarcimento non comprende i danni evitabili con l’ordinaria diligenza; nel caso concreto è stato escluso il periodo successivo al diniego, poiché il ricorrente aveva atteso 89 giorni prima di notificare il ricorso.
Massime di principio
- La temporanea indisponibilità di posti nei centri di accoglienza ordinari non giustifica il diniego dell’accoglienza al richiedente protezione internazionale: il Prefetto deve individuare soluzioni provvisorie idonee, secondo la disciplina delle misure straordinarie.
- La priorità di accoglienza riconosciuta ai richiedenti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude l’obbligo di garantire l’accoglienza agli altri richiedenti protezione internazionale e non elimina le misure straordinarie previste in caso di esaurimento temporaneo dei posti ordinari.
- Nel valutare una domanda di accoglienza, l’Amministrazione deve verificare il possesso dei requisiti di legge e indicare eventuali ragioni ostative specifiche; il mero richiamo all’indisponibilità di posti non è sufficiente a fondare il diniego.
- Le misure di accoglienza si applicano dalla manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale; la loro mancata tempestiva erogazione può fondare il risarcimento del danno patrimoniale, ma sono esclusi i danni successivi che il richiedente avrebbe potuto evitare attivando con ordinaria diligenza gli strumenti di tutela.
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