Sentenza del 23/05/2019 n. 13988 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava dieci inviti di pagamento e i conseguenti avvisi di rettifica relativi a dazi doganali su importazioni dal Venezuela di lamiere e nastri di alluminio. L'Amministrazione aveva rilevato che i certificati utilizzati per ottenere l'origine preferenziale presentavano timbri non conformi agli specimen ufficiali e risultavano redatti sul modello Form AA anziché sul Form A. In Cassazione la società deduceva, tra l'altro, la rilevanza di un giudicato favorevole ottenuto da un altro importatore per le medesime merci, l'ammissibilità della produzione tardiva dei certificati Form A, vizi di motivazione degli atti impositivi e l'applicabilità dell'art. 220 del Reg. CEE n. 2913/92 in ragione della propria buona fede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.800 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ha ritenuto che il giudicato formatosi nel processo promosso dall'altro importatore, pur astrattamente invocabile da un coobbligato solidale, avrebbe dovuto essere fatto valere mediante revocazione, poiché si era formato prima della sentenza d'appello impugnata. Ha inoltre confermato l'inammissibilità o infondatezza delle altre censure: la produzione in appello dei certificati successivi introduceva una questione nuova e ampliava il thema decidendum; le doglianze sulla motivazione degli atti erano generiche; la buona fede del dichiarante non escludeva l'obbligazione doganale in assenza di un certificato di origine regolare e di specifici presupposti per la non contabilizzazione a posteriori dei dazi.
Norme richiamate
Art. 1306 Codice civile
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido [...] non ha effetto contro gli altri debitori [...] Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore.
Il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può, in astratto, essere fatto valere dagli altri coobbligati, purché non si fondi su ragioni personali. Tuttavia, devono essere utilizzati il rimedio e i termini processuali corretti.
Art. 360 Codice di procedura civile
La mancata considerazione di un giudicato esterno formatosi durante il giudizio d'appello, se non dedotta tempestivamente in quel giudizio, non può essere fatta valere ordinariamente in Cassazione quando era necessario proporre revocazione.
Art. 395 Codice di procedura civile
La revocazione costituisce il rimedio appropriato contro una sentenza d'appello pronunciata in contrasto con un giudicato esterno già formatosi, quando tale giudicato non sia stato fatto valere nel giudizio d'appello.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 57 e 58
Nel processo tributario d'appello sono ammesse nuove produzioni documentali, ma esse non possono essere utilizzate per introdurre eccezioni, questioni o temi di indagine nuovi. I nuovi documenti sono ammissibili solo a sostegno di pretese e deduzioni già formulate.
Art. 81 Reg. CEE n. 2454/1993
La certificazione dell'origine preferenziale deve rispettare i requisiti formali e gli specimen ufficialmente comunicati dalle autorità competenti; timbri non conformi possono impedire il riconoscimento del trattamento tariffario agevolato.
Art. 17 Reg. CEE n. 2454/1993
Il certificato di origine deve essere redatto sul modello prescritto. L'utilizzo di un modello diverso da quello previsto può comportare l'irregolarità della prova dell'origine preferenziale.
Art. 85 Reg. CE n. 2454/1993
Il rilascio a posteriori del certificato di origine è una possibilità eccezionale e deve essere adeguatamente giustificato; la sua mera produzione successiva non rende automaticamente illegittima la pretesa doganale.
Art. 220, comma 2, lett. b), Reg. CEE n. 2913/1992
La mancata contabilizzazione a posteriori dei dazi richiede condizioni rigorose, tra cui un errore delle autorità doganali, non riconoscibile dal debitore nonostante la sua diligenza, e la regolarità della certificazione di origine. La semplice buona fede del dichiarante non è sufficiente.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5-bis
Gli inviti al pagamento e gli atti doganali devono essere adeguatamente motivati; tuttavia, la contestazione del difetto di motivazione deve essere specifica e indicare concretamente le carenze dell'atto.
Massime di principio
- Nel regime doganale preferenziale, l'importatore o il dichiarante deve verificare la regolarità formale e sostanziale dei certificati di origine: la buona fede, da sola, normalmente non elimina la responsabilità per i dazi dovuti.
- Un certificato rilasciato successivamente può essere prodotto in appello solo se serve a sostenere questioni già dedotte e non introduce un nuovo tema di indagine o nuove contestazioni.
- Il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato può avere effetti riflessi, ma occorre verificare la solidarietà, la coincidenza delle obbligazioni e l'assenza di ragioni personali; inoltre, il giudicato deve essere fatto valere con il rimedio processuale corretto.
- Se un giudicato esterno si forma prima della sentenza d'appello e non viene tempestivamente dedotto nel giudizio d'appello, la successiva sentenza difforme va normalmente contestata con revocazione e non con ricorso ordinario per Cassazione.
- Le censure sulla motivazione degli atti tributari o delle sentenze devono essere puntuali: occorre indicare le parti contestate, il fatto decisivo trascurato e il concreto pregiudizio difensivo.
- Il trattamento tariffario preferenziale è un'eccezione al regime ordinario di imposizione; in presenza di certificazioni irregolari, l'Amministrazione può recuperare i dazi salvo la rigorosa dimostrazione dei presupposti normativi per impedirne la contabilizzazione a posteriori.
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