Sentenza del 23/05/2019 n. 86 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009, 2010 e 2011. Il Comune aveva negato alla Fondazione l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, poiché gli immobili erano stati concessi gratuitamente in uso alla S.C.G.T., soggetto distinto dalla Fondazione, sebbene perseguisse finalità analoghe e non lucrative. La Fondazione sosteneva invece che l'utilizzo degli immobili per finalità istituzionali e di pubblico interesse fosse sufficiente a giustificare l'agevolazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto i ricorsi della Fondazione. In appello, il Collegio ha riunito i procedimenti per connessione e ha accolto integralmente gli appelli del Comune. Richiamando il principio secondo cui le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione, ha stabilito che l'esenzione ICI richiede l'utilizzo diretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario e non opera quando il bene è concesso in comodato o uso gratuito a un soggetto diverso, anche se senza scopo di lucro e per finalità di pubblico interesse. Le sentenze di primo grado sono state quindi riformate e l'esenzione è stata negata. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti per la novità della questione.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti per lo svolgimento di attività con determinate finalità istituzionali e di interesse generale
La norma agevolatrice è soggetta a stretta interpretazione. L'esenzione spetta solo quando l'immobile è utilizzato direttamente dall'ente che lo possiede per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; non è sufficiente che il bene sia utilizzato da un soggetto distinto, anche se non lucrativo e con finalità analoghe.
Art. 24 della Costituzione
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per fondare il principio processuale della ragione più liquida, che consente di decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione senza esaminare previamente tutte le altre questioni.
Art. 111 della Costituzione
Richiamato quale fondamento del principio di economia e celerità processuale connesso alla decisione secondo la ragione più liquida.
Art. 276 c.p.c.
Richiamato per precisare che il giudice può derogare all'ordine logico ordinario delle questioni e decidere prioritariamente quella più immediatamente risolutiva.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Cass. nn. 25508/2015, 12495/2014, 7385/2012, 23821/2018, 14912/2016 e ord. n. 6843/2019
La giurisprudenza citata conferma che l'esenzione non spetta in caso di utilizzazione indiretta dell'immobile. L'ente beneficiario deve possedere il bene, in proprietà o in forza di altro diritto reale, e deve utilizzarlo direttamente per le proprie finalità istituzionali.
Massime di principio
- Le esenzioni e agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese a situazioni non espressamente comprese nella norma.
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali non basta che l'immobile sia destinato a finalità sociali, assistenziali, culturali o di pubblico interesse.
- È normalmente necessario che lo stesso ente sia sia titolare del possesso qualificato dell'immobile sia il soggetto che lo utilizza direttamente per le proprie attività istituzionali.
- La concessione gratuita o in comodato dell'immobile a un altro ente, associazione o cooperativa può far perdere l'esenzione, anche quando il soggetto utilizzatore è senza scopo di lucro e persegue finalità analoghe.
- La coincidenza o somiglianza delle finalità statutarie tra proprietario e utilizzatore non sostituisce il requisito dell'utilizzo diretto da parte dell'ente proprietario.
- In giudizio, il giudice può decidere sulla questione più semplice e decisiva, senza necessariamente esaminare tutte le altre contestazioni, applicando il principio della ragione più liquida.
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