Sentenza del 23/05/2019 n. 112 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cessione di ramo d'azienda - Preventiva escussione debitore principale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'estensione della propria responsabilità solidale per debiti tributari pregressi relativi al ramo d'azienda acquisito. Sosteneva che la responsabilità del cessionario fosse sussidiaria, subordinata alla preventiva escussione del debitore principale, e comunque limitata ai debiti risultanti dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento. La mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti non avrebbe potuto ampliare tale responsabilità.
La decisione
La sentenza ha stabilito che, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 472/1997, il cessionario risponde solidalmente ma in via sussidiaria dei debiti tributari del cedente, nei limiti degli importi risultanti dagli atti degli uffici alla data della cessione. Non può quindi essere chiamato a rispondere di debiti accertati successivamente, salvo il diverso effetto derivante dalla mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti: tale omissione non estende la responsabilità sostanziale del cessionario, ma gli fa perdere il beneficio dell'effetto liberatorio anticipato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 14, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, dei debiti tributari del cedente riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché di quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo.
La responsabilità del cessionario è solidale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ma opera in via sussidiaria: il cedente deve essere preventivamente escusso.
Art. 14, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi.
Il limite quantitativo della responsabilità è rappresentato dai debiti risultanti dagli atti ufficiali alla data della cessione; il cessionario non risponde, in via ordinaria, di debiti successivamente accertati e non risultanti a quella data.
Art. 14, comma 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi rilasciano, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
La richiesta del certificato consente al cessionario di conoscere il perimetro dei carichi tributari rilevanti e di beneficiare dell'effetto liberatorio anticipato quando il certificato è negativo o non viene rilasciato nei termini previsti.
Massime di principio
- Nella cessione di un ramo d'azienda, il cessionario può essere responsabile dei debiti tributari pregressi del cedente, ma normalmente beneficia della preventiva escussione del debitore principale.
- La responsabilità del cessionario è delimitata dai debiti risultanti dagli atti dell'Amministrazione finanziaria alla data del trasferimento e non comprende automaticamente accertamenti formati in epoca successiva.
- La mancata richiesta del certificato dei carichi pendenti non amplia di per sé l'importo o il periodo della responsabilità legale, ma priva il cessionario della tutela dell'effetto liberatorio anticipato.
- Prima di acquistare un'azienda o un ramo d'azienda è opportuno richiedere il certificato previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 472/1997, verificare gli atti fiscali esistenti alla data dell'operazione e disciplinare contrattualmente le garanzie del cedente.
- La responsabilità tributaria del cessionario deve essere distinta dalle eventuali ulteriori responsabilità previste da altre norme, come quelle civilistiche, lavoristiche o concorsuali.
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