Sentenza del 23/05/2019 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano gli avvisi di accertamento IRPEF relativi al 2006, sostenendo principalmente che la CTP avesse esaminato soltanto uno dei motivi di ricorso e avesse omesso di pronunciarsi concretamente sulle altre contestazioni. Gli accertamenti derivavano dall'applicazione della disciplina sulle società non operative o di comodo prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, con imputazione del maggior reddito alla società e, per trasparenza, ai soci in proporzione alle rispettive quote. La società aveva presentato un interpello disapplicativo, respinto dall'Amministrazione finanziaria, senza tuttavia impugnare il relativo diniego. L'Agenzia delle Entrate ha inoltre eccepito l'inammissibilità dei motivi relativi al merito perché proposti per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La CTR della Sardegna ha riunito i quattro appelli per connessione soggettiva e oggettiva e li ha respinti. Ha ritenuto adeguatamente motivate le sentenze di primo grado, corretta l'applicazione della presunzione legale relativa di non operatività prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994 e non dimostrata dagli appellanti l'esistenza di situazioni oggettive idonee a giustificare la disapplicazione della disciplina. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi nuovi dedotti per la prima volta in appello. Sono stati confermati gli avvisi di accertamento e le sentenze impugnate. Gli appellanti sono stati condannati, in solido, a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del grado, liquidate complessivamente in euro 3.000,00; non sono state liquidate le spese del primo grado, già compensate dalla CTP.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
La società si considera non operativa quando i ricavi, gli incrementi delle rimanenze e gli altri proventi risultano inferiori ai ricavi presunti calcolati mediante coefficienti applicati agli asset patrimoniali.
La norma introduce una presunzione legale relativa di non operatività, superabile mediante la prova di situazioni oggettive, non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore, che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi o del reddito minimo.
Art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994
Consente la presentazione di un'istanza di interpello per chiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva.
L'interpello costituisce uno strumento per dimostrare l'esistenza di circostanze oggettive che giustificano la disapplicazione della disciplina sulle società non operative; nel caso esaminato, il diniego dell'interpello non era stato impugnato.
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
In appello non possono proporsi domande nuove e non possono essere dedotte nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Le contestazioni di merito non formulate nel ricorso di primo grado non possono essere introdotte per la prima volta in appello e sono dichiarate inammissibili.
Art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 156/2015
Prevede la non impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello previste dall'art. 11 della legge n. 212/2000.
La disposizione disciplina il futuro e non ha efficacia interpretativa o retroattiva; pertanto, per il periodo precedente, il diniego di un interpello disapplicativo poteva essere impugnabile secondo la disciplina allora vigente.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
La disciplina sulle società non operative, pur avendo natura antielusiva, deve consentire al contribuente di dimostrare circostanze oggettive incompatibili con la presunzione di redditività minima.
Massime di principio
- La disciplina sulle società di comodo opera mediante una presunzione legale relativa: il mancato superamento del test di operatività consente all'Amministrazione di presumere la non operatività, ma il contribuente può superare la presunzione provando circostanze oggettive e documentate che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi.
- Non è sufficiente contestare genericamente l'accertamento o sostenere che la società svolga effettivamente un'attività: occorre dimostrare in modo concreto le ragioni, non imputabili a scelte volontarie, della mancata redditività.
- Le argomentazioni di merito devono essere formulate già nel ricorso di primo grado. In appello non possono essere introdotti motivi nuovi, salvo questioni rilevabili d'ufficio.
- Il diniego di un interpello disapplicativo deve essere valutato tempestivamente e, quando impugnabile secondo la disciplina applicabile ratione temporis, contestato nei termini; la mancata impugnazione può indebolire significativamente la posizione del contribuente.
- Quando il reddito accertato in capo a una società di persone viene imputato per trasparenza ai soci, la contestazione della società e quelle dei soci sono strettamente connesse e possono essere trattate congiuntamente.
- La soccombenza in appello comporta normalmente la condanna alle spese del grado, mentre le spese del primo grado restano ferme se erano state compensate e tale statuizione non è stata autonomamente impugnata.
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