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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 85 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di pagamento di euro 1.238.269,97, oltre interessi, relativo all'accisa sui gas siderurgici di altoforno e di cokeria utilizzati da E.P. per produrre energia elettrica e calore. Secondo l'Agenzia, E.P. era responsabile solidale del pagamento dell'accisa in quanto utilizzatrice finale dei prodotti energetici. La società ha contestato sia la propria soggettività passiva, sostenendo di non aver immesso i prodotti in consumo, sia, in subordine, l'assoggettabilità dei gas all'accisa, l'aliquota applicata e il calcolo dell'imposta.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento della pretesa tributaria. Ha ritenuto decisivo che E.P. acquistasse i gas come utilizzatrice finale e li impiegasse per produrre energia elettrica, senza immetterli in consumo. Pertanto, nei suoi confronti non si verificavano i presupposti per l'esigibilità dell'accisa e non poteva operare la responsabilità solidale. Gli ulteriori motivi relativi alla classificazione dei gas, all'aliquota e al calcolo dell'imposta sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata modificata soltanto sulle spese: è stata revocata la condanna dell'Agenzia e le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2, del Testo Unico delle Accise (TUA)

    L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.

    La Commissione ha valorizzato il momento dell'immissione in consumo come presupposto dell'esigibilità dell'accisa. Il mero acquisto e utilizzo finale del prodotto, senza una successiva immissione in consumo da parte dell'utilizzatore, non è stato ritenuto sufficiente a fondare l'obbligo tributario di E.P.

  • Art. 4, comma 2, del Testo Unico delle Accise (TUA)

    Sono solidalmente obbligati al pagamento dell'accisa i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta.

    La responsabilità solidale presuppone che nei confronti del soggetto si sia verificato il presupposto dell'esigibilità dell'accisa. Poiché E.P. non aveva immesso i gas in consumo, la disposizione non è stata ritenuta applicabile nei suoi confronti.

  • Art. 2, comma 4, del Testo Unico delle Accise (TUA)

    La norma è stata richiamata nel contesto della contestazione relativa ai soggetti obbligati. La decisione ha escluso che il mero cessionario o utilizzatore finale, in assenza di immissione in consumo, possa essere automaticamente considerato soggetto passivo o obbligato solidale.

Massime di principio

  • Nell'applicazione delle accise occorre individuare con precisione il momento dell'immissione in consumo e il soggetto nei cui confronti tale presupposto si verifica.
  • Il mero utilizzatore finale di un prodotto energetico non è necessariamente soggetto passivo dell'accisa: la responsabilità dipende dalla specifica disciplina applicabile e dall'effettiva realizzazione del presupposto d'imposta.
  • La responsabilità solidale in materia di accise non può essere estesa automaticamente a tutti i soggetti coinvolti nella filiera commerciale o produttiva; deve essere dimostrato che il soggetto rientri tra quelli indicati dalla legge e che nei suoi confronti sia esigibile l'imposta.
  • Quando il prodotto energetico viene utilizzato per produrre un altro bene, come energia elettrica o calore, occorre distinguere tra l'acquisto e l'utilizzo finale del prodotto e la sua precedente immissione in consumo.
  • Le questioni relative alla classificazione del prodotto, all'aliquota e al calcolo dell'accisa possono risultare assorbite se il giudice esclude già in via preliminare la soggettività passiva del contribuente.
  • La decisione riguarda una fattispecie specifica e non esclude che, in presenza di irregolarità, importazioni, produzione, detenzione o altre forme di immissione in consumo, l'utilizzatore possa essere individuato dalla normativa come obbligato al pagamento.

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