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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18921/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di responsabilità per falsità in atto pubblico (ordine di servizio) ascritta per avere attestato falsamente di aver eseguito un controllo domiciliare su Ermes Botturi alle ore 22:05. In Cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) vizio di motivazione e contraddittorietà della deposizione del testimone Christian Castagnaro, la cui resa testimoniale sarebbe incompatibile e quindi non idonea a confermare la relazione di servizio; (2) omessa motivazione circa il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (audizione di Botturi) in appello; (3) omessa motivazione sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondato il secondo; ha invece ritenuto fondato il terzo motivo nella parte in cui l'appello aveva effettivamente censurato la determinazione aritmetica della pena e la mancata valutazione delle attenuanti. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Il resto del ricorso è stato rigettato, pertanto resta confermata la condanna per il reato attribuito (art. 479 c.p. in relazione all'art. 476 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Norma riferita al reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico; la Corte l'ha applicata al caso dell'attestazione falsa circa l'esecuzione di un controllo di polizia giudiziaria/servizio

  • art. 476 cod. pen.

    Richiamata in relazione all'art. 479 per inquadrare la fattispecie di falsità nell'atto pubblico redatto dal militare

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti formali entro i quali devono essere proposti i motivi di cassazione; la Corte ha valutato l'ammissibilità dei motivi alla luce di tale disciplina

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti hanno solo una facoltà di sollecitare l'integrazione istruttoria e il giudice può disporla ex officio nei limiti dell'assoluta necessità; ciò ha giustificato il rigetto della richiesta di rinnovazione prove formulata in appello

  • Sez. U., n. 16208 del 27/03/2014 (giurisprudenza citata)

    Principio secondo cui, quando l'annullamento riguarda solo il trattamento sanzionatorio e la responsabilità penale è ormai irrevocabile per alcune imputazioni, è consentito il rinvio limitato alla determinazione del quantum della pena

Massime di principio

  • In caso di conflitti apparenti tra orari o dettagli di deposizioni, la Corte può ritenere decisiva una dichiarazione inequivoca che smentisca l'esecuzione di un fatto anche se alcuni elementi accessori risultino contraddittori; le contraddizioni formali non sempre annientano la valutazione di attendibilità sostanziale della testimonianza
  • Nel giudizio abbreviato d'appello le richieste di assunzione di nuove prove sono soggette a più stretti limiti: la parte può sollecitare, ma il giudice integra l'istruttoria solo se sussiste assoluta necessità ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; le richieste speculative o che non incidono sul nucleo controverso possono essere rigettate
  • Le doglianze relative alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti possono costituire motivo utile in Cassazione; se la Corte rileva omissioni sulla motivazione del quantum, può annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo esame solo su tale punto
  • Quando la responsabilità penale rimane confermata e l'annullamento riguarda solo il quantum, il giudizio in sede di rinvio può procedere unicamente alla riconsiderazione della pena (effetto limitato dell'annullamento)
  • Nella redazione del ricorso in Cassazione è essenziale rispettare i limiti formali (art. 173 disp. att.) e circoscrivere i motivi al perimetro consentito; motivi mal strutturati o che non incidono sul punto decisivo possono essere dichiarati inammissibili
  • In processi che coinvolgono atti amministrativi o di servizio (es. ordini di servizio), la prova della non esecuzione può derivare sia da deposizioni che da valutazione documentale: l'assenza di riscontri documentali non impedisce che una testimonianza chiara e coerente possa essere ritenuta decisiva

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