Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27457/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello (11/10/2023) che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Sassari (19/10/2022) con cui Roberto Carta era stato ritenuto responsabile del delitto di furto di una borsa posta in una stanza della facoltà di Farmacia (esistenza della res in edificio pubblico, aggravante ex art. 625 n.7 c.p.). Il ricorrente deduce violazione di legge processuale (artt. 581 e 591 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che la presenza della borsa di una lavoratrice nell'edificio pubblico non integra l'aggravante contestata e lamentando la genericità dell'appello di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: mancanza della prova del deposito del mandato ad impugnare richiesto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., e manifesta infondatezza del motivo di merito perché l'appello di primo grado era generico e non contestava l'aggravante specificamente ritenuta in sentenza (art. 625 n.7 cod. pen. è norma a piu' fattispecie). Conseguenze: confermata l'inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile l'obbligo di deposito del mandato ad impugnare anche per il ricorso in cassazione: la mancata allegazione del mandato rende il ricorso inammissibile.

  • art. 625 cod. pen.

    La disposizione è "a piu' fattispecie" e contempla diverse circostanze aggravanti distinte; l'impugnazione deve investire specificamente la fattispecie che la sentenza ha ritenuto sussistente.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita la possibilita' di sindacare in Cassazione vizi di motivazione quando non sia denunciata la mancanza o manifesta illogicita' della motivazione: la Corte puo' esaminare i fatti solo in presenza di specifiche doglianze 'error in procedendo'.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende per il ricorrente per i casi di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

  • d.lgs. 150/2022

    introduzione del comma 1-quater all'art. 581 cod. proc. pen.

    Ha esteso l'onere del mandato ad impugnare anche alle impugnazioni successive alla data di entrata in vigore, con finalita' di garantire la consapevolezza dell'assenza e limitare rimedi restitutori.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in via generale; la Corte pero' si e' concentrata sull'applicazione di art. 581 relativo al requisito formale del mandato ad impugnare.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso in Cassazione e' necessario depositare e documentare il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la sua assenza puo' comportare l'inammissibilita'.
  • L'atto di appello (e di conseguenza il ricorso) deve contenere motivi specifici: censure generiche o non rivolte alla stessa fattispecie ritenuta in sentenza sono inammissibili.
  • Quando l'aggravante invocata dalla parte non coincide con quella effettivamente ritenuta dal giudice, la censura e' aspecifica e destinata a fallire.
  • La Corte di Cassazione puo' esaminare profili di fatto nei limiti dell'errore in procedendo, ma non puo' supplire alla mancanza di specificita' del motivo di impugnazione.
  • Il rigetto per inammissibilita' puo' comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per il ricorrente.
  • E' utile, in fase di appello e ricorso, richiamare e documentare espressamente il mandato e l'atto di impugnazione precedente per agevolare la valutazione di ammissibilita'.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.