Sentenza n. 247/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. 1258 del 21/01/2026 con il quale il Comune di Polistena ha escluso la ricorrente dalla procedura telematica aperta sottosoglia di rilevanza europea avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di trasporto di rifiuti differenziati e indifferenziati dal centro di raccolta comunale agli impianti autorizzati - Gestione centro di raccolta”, CIG B9489D064C; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi: - il verbale di verifica dei requisiti in data 20.01.2026 e della relativa determina, non conosciuta, di approvazione; - il provvedimento di esclusione comunicato in data 21/01/2026; - per quanto di ragione, il Bando di gara nella parte in cui lo stesso venisse inteso nel senso di aver previsto cause di esclusione differenti ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa; - il verbale n. 2, non conosciuto nei suoi estremi e contenuto, con il quale il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell’operatore economico, secondo in graduatoria; - la Determina di approvazione n. 1 del 30.01.2026 – Reg. Gen. 30 del 30.01.2026 con la quale è stata approvata la proposta di determinazione preliminare n. 1 del 30-01-2026 avente ad oggetto la proposta di aggiudicazione dell’appalto in parola nei confronti dell’operatore economico controinteressato PENTAGONO Costruzioni e Servizi S.r.l. con contestuale avvio d’urgenza ed affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti ex art. 17 commi 8 e 9 D.lgs. n. 36/2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 10.03.2026: - del provvedimento n. 8 del 26-02-2026, n. Reg. Gen. 89 del 27-02-2026, con cui il Comune di Polistena, previa approvazione della proposta di Determinazione del RUP Preliminare n. 10 del 26-02-2026, ha aggiudicato l’appalto alla controinteressata società Pentagono Costruzioni e Servizi S.r.l.s.; - ogni altro atto presupposto e conseguente e dunque ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale, cognito e\o non cognito, che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresi l’eventuale verbale e/o provvedimento di consegna e/o esecuzione anticipata dell’appalto frattanto emesso, non conosciuto nei suoi estremi e nel suo contenuto, oltre all’eventuale contratto d’appalto nelle more eventualmente sottoscritto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per mancata iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti al noleggio di automezzi e alle attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, nonché gli atti successivi di proposta e aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocatasi al primo posto nella procedura aperta sottosoglia per l'affidamento unitario del servizio di trasporto dei rifiuti e gestione del centro di raccolta, è stata esclusa perché la sua iscrizione nel Registro delle Imprese riguardava la raccolta e il trasporto di rifiuti e la consulenza nel settore ambientale, ma non il noleggio di automezzi, la pulizia, la disinfestazione, la derattizzazione e la sanificazione, richiesti dall'art. 6.1, lett. a), del disciplinare. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 100, comma 3, del d.lgs. 36/2023, l'erronea interpretazione del requisito, l'ingiustizia manifesta e la violazione dei principi di proporzionalità, economicità ed efficienza, sostenendo che le attività iscritte fossero sostanzialmente pertinenti all'oggetto dell'appalto e che il noleggio, la pulizia e le attività connesse fossero prestazioni ancillari rispetto al prevalente servizio di trasporto dei rifiuti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 100, comma 12, e 10, comma 3, del d.lgs. 36/2023, nonché lo sviamento e la sproporzione, sostenendo che la clausola non potesse essere interpretata come richiesta di una corrispondenza formale ed esatta tra tutte le attività oggetto dell'appalto e quelle risultanti dal Registro delle Imprese. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che la ricorrente aveva dichiarato di volersi avvalere del subappalto per il noleggio, nonostante il divieto previsto dalla lex specialis. La controinteressata ha eccepito la tardività della contestazione della clausola del disciplinare. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione per illegittimità derivata e ha contestato la validità del divieto di subappalto.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha anzitutto riconosciuto l'interesse della ricorrente a contestare l'esclusione, ritenendo che la dichiarazione di eventuale ricorso al subappalto non determinasse automaticamente l'esclusione per violazione del divieto di subappalto; tale dichiarazione costituiva però un ulteriore elemento rivelatore della mancanza, in capo alla concorrente, della professionalità necessaria per il noleggio. Il Collegio ha ritenuto tempestive le censure sulla lex specialis, poiché fondate su un'interpretazione della clausola condivisa dal giudice ma idonea a giustificare l'esclusione. Ha giudicato legittimo l'art. 6.1, lett. a), del disciplinare: l'iscrizione nel Registro delle Imprese deve attestare l'effettiva e concreta idoneità professionale dell'operatore a svolgere attività pertinenti all'oggetto del contratto, senza richiedere necessariamente l'iscrizione per ogni minuta prestazione, ma includendo le prestazioni centrali della commessa. Nel caso concreto, il noleggio di automezzi e attrezzature non era marginale né meramente accessorio: costituiva una prestazione indefettibile dell'unico servizio non suddivisibile in lotti, comprendeva numerosi obblighi amministrativi, manutentivi, assicurativi e gestionali ed incideva per oltre 55.000 euro sul prezzo posto a base di gara. Pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l'iscrizione nel Registro delle Imprese anche per l'attività di noleggio. Poiché tale iscrizione mancava e la stessa ricorrente aveva dichiarato di voler eventualmente subappaltare il noleggio, l'esclusione è stata ritenuta legittima. Il TAR ha inoltre rilevato che il subappalto necessario o qualificante non era applicabile, poiché la gara riguardava un unico lotto e non lavorazioni riconducibili a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria. L'aggiudicazione impugnata con motivi aggiunti è stata quindi ritenuta legittima in via derivata. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese processuali in favore di ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 100, comma 3, d.lgs. 36/2023
Il requisito di idoneità professionale deve essere collegato ad attività pertinenti all'oggetto del contratto; nel caso concreto comprendeva anche l'attività centrale di noleggio dei veicoli.
art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il subappalto necessario o qualificante è astrattamente riferibile alle lavorazioni riconducibili a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria; tale istituto non opera per un servizio unitario non suddiviso in lotti.
art. 100, comma 12, d.lgs. 36/2023
I requisiti speciali devono essere interpretati e configurati nel rispetto della disciplina legislativa, senza introdurre condizioni sproporzionate rispetto all'oggetto della gara.
art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023
I requisiti di partecipazione devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, favorendo l'accesso al mercato senza sacrificare le esigenze di professionalità connesse alle prestazioni da eseguire.
art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023
La procedura è stata svolta mediante inversione procedimentale.
art. 119 d.lgs. 36/2023
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del divieto di subappalto, ma il TAR non ha accolto tale prospettazione.
art. 212 d.lgs. 152/2006
L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e non sostituisce l'iscrizione nel Registro delle Imprese, diretta a comprovare l'effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale pertinente.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita in forma semplificata nella camera di consiglio, sentite le parti.
art. 120 c.p.a.
È stato applicato il rito speciale in materia di procedure di affidamento.
Massime di principio
- Il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti all'oggetto di un contratto pubblico non richiede necessariamente la corrispondenza con ogni singola prestazione, ma deve comprendere le attività che, per rilevanza quantitativa o qualitativa, costituiscono componenti centrali e indefettibili della commessa.
- L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, quale titolo autorizzatorio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, non sostituisce l'iscrizione nel Registro delle Imprese: la prima abilita soggettivamente all'esercizio dell'attività, mentre la seconda comprova l'effettivo esercizio professionale dell'attività imprenditoriale pertinente.
- Quando una gara ha ad oggetto un servizio unitario, dichiarato non scomponibile in lotti, il subappalto necessario o qualificante non può essere utilizzato per supplire alla mancanza dei requisiti relativi a prestazioni interne alla commessa, in assenza di lavorazioni riconducibili a categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria.
- La verifica della proporzionalità del requisito di idoneità professionale deve essere effettuata considerando la struttura complessiva della commessa, l'indefettibilità della prestazione, gli obblighi concretamente connessi alla sua esecuzione e la relativa incidenza economica, non soltanto la prestazione economicamente prevalente.
- La dichiarazione di voler eventualmente ricorrere al subappalto in una gara che lo vieta non determina automaticamente l'esclusione se non è stata posta a fondamento del provvedimento espulsivo; può tuttavia costituire elemento sintomatico della mancanza, in capo al concorrente, della professionalità richiesta per una prestazione centrale dell'appalto.
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