Sentenza del 20/09/2016 n. 5363 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Rendite - Revisione - Variazioni edilizie - Insussistenza - Sopralluogo - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che, quando la revisione della rendita catastale non dipende da variazioni edilizie, non è necessaria una previa visita sopralluogo. La revisione, riconducibile, a seconda dei presupposti, all'art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996 oppure all'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, non è subordinata a un preventivo contraddittorio endoprocedimentale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la revisione delle rendite catastali urbane effettuata in assenza di variazioni edilizie. Il punto centrale è stabilire se l'Amministrazione debba necessariamente effettuare un sopralluogo preventivo e instaurare un contraddittorio endoprocedimentale prima di modificare la rendita catastale.
Norme richiamate
Legge n. 662 del 1996, art. 3, comma 58
Consente la revisione delle rendite catastali in presenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che sia necessaria una preventiva visita sopralluogo o l'instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
Prevede una specifica procedura di revisione delle rendite catastali in determinati contesti, anch'essa non subordinata, in assenza di variazioni edilizie, a un sopralluogo preventivo o a un previo contraddittorio endoprocedimentale.
Massime di principio
- La revisione della rendita catastale può essere disposta anche senza modifiche edilizie dell'immobile, quando ricorrono i presupposti normativi per la revisione.
- Il sopralluogo preventivo non costituisce un adempimento necessario in ogni procedimento di revisione catastale: la sua obbligatorietà dipende dalla specifica base normativa e dalla natura dell'accertamento.
- In questi procedimenti non è generalmente richiesto un contraddittorio preventivo con il proprietario, salvo che una specifica disposizione normativa imponga diversamente.
- L'assenza di variazioni edilizie non impedisce all'Amministrazione di aggiornare la rendita, se la revisione è fondata su criteri territoriali, comparativi o su altri presupposti previsti dalla legge.
- La legittimità della revisione deve essere valutata verificando la corretta applicazione della norma utilizzata, la motivazione dell'atto e il rispetto delle garanzie procedimentali espressamente previste.
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