Cassazione Civile, Ordinanza n. 37664/2022 del 23/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2011 ai fini IRPEF, IRAP e IVA sulla base degli studi di settore. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello l'Ufficio aveva perso e la commissione regionale, pur rigettando l'appello dell'Agenzia, aveva compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio. Il ricorso per cassazione è stato proposto solo contro il capo sulle spese, deducendo la violazione dell'art. 92 c.p.c. perché la compensazione era stata disposta senza soccombenza reciproca e senza vere "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate in motivazione. Secondo la ricorrente, il richiamo al consolidarsi della giurisprudenza sul potere di delega e sul contraddittorio endoprocedimentale non era idoneo: per il contraddittorio sugli studi di settore la giurisprudenza era già consolidata dal 2009; per la delega mancava un reale supporto specifico.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese ex art. 15 d.lgs. 546/1992 e art. 92 c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile richiede una motivazione specifica, effettivamente riconducibile a circostanze della controversia, non formule generiche o argomenti illogici. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 62-bis d.l. n. 331 del 1993
richiamato come base normativa dell'accertamento fondato sugli studi di settore
art. 360 n. 3 c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 92 c.p.c.
nella versione applicabile ratione temporis consente la compensazione solo per soccombenza reciproca o per altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario rinvia alla disciplina dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione delle spese
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per il contraddittorio camerale nella fase di decisione
legge n. 69 del 2009
ha modificato l'art. 92 c.p.c. con disciplina più rigorosa rispetto al testo previgente
d.l. 1 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
ulteriore modifica restrittiva della compensazione, non applicabile al caso
art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69
disposizione che introduce il testo dell'art. 92 c.p.c. rilevante ratione temporis
sentenza Corte cost. n. 77 del 2018
ha dichiarato parzialmente illegittima la versione dell'art. 92 c.p.c. del 2014 nella parte in cui non consente la compensazione per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
sentenza Corte cost. n. 157 del 2014
richiamata sul controllo di legittimità sulla compensazione delle spese come verifica negativa della non illogicità della motivazione
Cass., Sez. U., n. 2572 del 2012
ha qualificato la locuzione "gravi ed eccezionali ragioni" come clausola generale o norma elastica
Cass. n. 11284 del 2015
richiamata sul regime delle spese nei giudizi instaurati prima della legge n. 69 del 2009
Cass. n. 2206 del 2019
ha affermato che nel processo tributario le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere illogiche o erronee
Cass. n. 22310 del 2017
ha precisato che le ragioni della compensazione devono essere specifiche e non espresse con formule generiche
Cass. n. 41742 del 2021
richiamata nel senso che formule generiche non consentono il necessario controllo di legittimità
Cass., Sez. U., nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 2009
richiamate come arresti già consolidati sul contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti basati sugli studi di settore
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è legittima solo se sorretta da una motivazione specifica, concreta e riferita alla controversia, non da formule generiche o astratte.
- Quando la disciplina applicabile richiede "gravi ed eccezionali ragioni", il giudice deve indicarle espressamente e tali ragioni devono essere effettivamente riconducibili ai fatti del processo.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è ammesso per verificare che la motivazione non sia illogica o erronea e che la decisione sia ancorata a un parametro normativo corretto.
- Il richiamo al consolidamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione solo se il mutamento o l'assetto giurisprudenziale sia davvero successivo e rilevante rispetto alla questione decisiva; non basta un'affermazione generica, soprattutto se il principio era già stabilizzato.
- Nel processo tributario la disciplina dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 va letta in coordinamento con l'art. 92 c.p.c., nella versione temporalmente applicabile, per cui il potere di compensazione resta eccezionale e motivato.
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