Sentenza del 23/10/2015 n. 21604 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato il recupero di un credito d’imposta relativo al 2006, fruito per l’acquisto di beni strumentali ai sensi dell’art. 11 della legge n. 449/1997. I motivi riguardavano, tra l’altro, l’illegittimità dell’avviso di recupero, la mancata o tardiva indicazione del credito nella dichiarazione, la natura meramente formale dell’errore, la violazione di norme procedurali e dello Statuto del contribuente, nonché l’errata applicazione della normativa sul recupero dei crediti d’imposta. Il ricorso, tuttavia, non formulava i quesiti di diritto né i necessari momenti di sintesi per le censure relative alla motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, poiché la sentenza impugnata era stata depositata il 28 maggio 2009, era applicabile l’art. 366-bis c.p.c., vigente per i ricorsi contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006 al 4 luglio 2009. La società non aveva formulato, per ciascun motivo, il quesito di diritto o il momento di sintesi richiesto, non aveva specificato adeguatamente i vizi denunciati ai sensi dell’art. 360 c.p.c. e aveva svolto critiche generiche, senza individuare chiaramente la ratio decidendi della sentenza impugnata. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 449 del 1997, art. 11
Prevedeva il credito d’imposta per determinati investimenti in beni strumentali; l’Amministrazione finanziaria ne aveva contestato l’indebita fruizione per mancato rispetto dei requisiti richiesti.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
"Il quesito di diritto" e il "momento di sintesi"
Per i ricorsi proposti nel periodo di vigenza della norma, imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per le censure di violazione di legge e di una chiara sintesi del fatto controverso e delle carenze motivazionali per i vizi di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che la società non aveva chiarito adeguatamente se le censure riguardassero violazioni di legge o vizi di motivazione.
Decreto legislativo n. 40 del 2006, art. 6
Ha introdotto l’art. 366-bis c.p.c., applicabile alle sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006.
Legge n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lettera d)
Ha abrogato l’art. 366-bis c.p.c. con efficacia per i provvedimenti pubblicati dal 4 luglio 2009; tale abrogazione non era applicabile alla sentenza impugnata, pubblicata il 28 maggio 2009.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis: la violazione di tali requisiti può comportare l’inammissibilità senza esame del merito.
- Quando una norma processuale è vigente alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, gli atti di impugnazione devono conformarsi agli oneri previsti da quella norma, anche se il ricorso viene presentato successivamente.
- Ogni motivo di ricorso deve indicare chiaramente il vizio denunciato, la norma processuale di riferimento e la parte della sentenza contestata.
- Le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; critiche generiche, astratte o non riferite alle argomentazioni effettivamente adottate dal giudice sono inidonee.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la decisione di merito normalmente resta ferma e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.
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