Sentenza n. 2887/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di convocazione per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio del MAECI e della competente Ambasciata d'Italia a Islamabad, lamentando l'omessa convocazione necessaria a formalizzare la domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato di avere convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto; il ricorrente ha preso atto dell'avvio del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la convocazione del ricorrente e l'avvio del procedimento amministrativo abbiano soddisfatto la pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.
Massime di principio
- La convocazione dell'interessato da parte della competente rappresentanza diplomatica, con conseguente avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del visto, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio proposto contro il silenzio relativo alla precedente richiesta di appuntamento.
- Quando l'Amministrazione soddisfa nelle more del giudizio la pretesa di convocazione oggetto di un'azione avverso il silenzio, il giudizio deve essere definito per cessazione della materia del contendere, anziché con una pronuncia sul merito dell'illegittimità del silenzio.
- La ragionevolezza del termine entro il quale l'Amministrazione ha dato riscontro positivo alla richiesta di appuntamento può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di rimborsare al ricorrente il contributo unificato ove versato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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